Il Foro competente per l’opposizione alle cartelle esattoriali nascenti da sanzioni amministrative.

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Secondo la costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2014, n. 1985), l’opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, ha natura recuperatoria del mezzo dell’opposizione a verbale qualora la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione. Ne deriva che competente a conoscere dell’opposizione è il Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con questa pronuncia, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 04-09-2015, n. 17679) ha ribadito un antico principio di diritto che altera la comune competenza di cui all’art. 615 cpc nel contesto dei giudizi di opposizione all’esecuzione conseguenti  a sanzioni amministrative.

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