La destinazione delle strade vicinali ad uso pubblico, imposta dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), fa sì che queste debbano essere necessariamente interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 11/12/2014, n. 1067).
Pino Napolitano
P.AsSiamo
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