Circolazione con veicoli stranieri: sforzi vani quelli che cercano sanzioni diverse da quella prevista dall’articolo 132 CdS.

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Con la circolazione di veicoli stranieri comunitari, libera, sul territorio nazionale, da anni si è moltiplicata l’elusione di svariate regole cui sono soggetti i cittadini che guidino veicoli immatricolati in Italia. I grattacapi sono, peraltro, aumentanti, con la moltiplicazione del sanzionamento elettronico delle violazioni stradali; circostanza che ha portato all’innalzamento delle contromisure (indegne) di chi voglia circolare in spregio delle regole, approfittando di una “targa straniera” di cui, a vario titolo, si abbia disponibilità.

In Genova, qualche tempo fa, taluni addetti ai servizi di polizia stradale hanno tentato di sanzionare, ai sensi dell’articolo 93 comma 7 quel tal veicolo che, comunitario ma straniero, risultava essere in Italia continuativamente da oltre un anno.

 

Ebbene, il Tribunale di Genova ( Sez. I, Sent., 26-11-2014) ha sancito che: La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l’immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7″ (v. Sent. n. 25677 del 4/12/2009)”. 

almeno, nel decidere, il Giudicie ha “dato a Cesare quel che  di Cesare: Si procede quindi alla rideterminazione della sanzione ex art. 6/12 D.Lgs. n. 150 del 2011, che si indica nel minimo di Euro 84,00 in considerazione degli effetti già subiti dal ricorrente a causa dell’erronea applicazione dell’art. 93/7 CdS”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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