violazioni multiple in ZTL…. anche nello stesso giorno … tutte da pagare.

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Per ben due gradi di giudizio il Comune di Mantova se l’è vista “nera”!

Come non arrendersi innanzi, non solo ad un giudice di pace, ma anche al magistrato togato d’appello, al cospetto della evidente sovrapposizione alla Legge di un nuovo diritto pretorio?

Il Comune di Mantova non si è arreso (e qui se ne loda l’Avvocatura, uno con la Polizia Locale), ed ha deciso di ascendere fino al soglio della Suprema Corte per capire se, abbia ragione il diritto o il rovescio.

La vicenda per cui con tanta enfasi prendo l’avvio per questo breve commento è quella trattata nella vicenda rubricata come “Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 16-12-2014, n. 26434”; vicenda che attiene al fatto che rispetto a ben 94 violazioni riferibili a transiti non autorizzati in ZTL, tanto il Giudice di Pace, quanto il Tribunale avevano considerato unitarie – e non oggettivamente e soggettivamente autonome – le diverse violazioni commesse nella stessa giornata, sebbene commesse a distanza di molte ore l’una dall’altra.

Tutti possiamo comprendere il buon senso sotteso alle decisioni dei giudici di merito, tuttavia, sebbene come approssimativi e pedestri giuristi, dobbiamo evidenziare che una simile decisione resta confinato al campo dell’equità e non al campo del “puro diritto”, preteso in sede di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 8 bis, della Legge n°689/1981 nulla aggiunge al tema in trattazione poiché la sua applicazione, anche a volerne ammettere la compatibilità con la speciale previsione dell’articolo 198 del codice della strada, attiene all’effetto di reiterazione, non riconoscibile nel caso che ha occupato le decisioni giurisdizionali oggetto di Cassazione con l’ordinanza 26434/2014.

Da questo caso la massima: “In materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l’art. 81, cpv., c.p. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell’art. 8 L. n. 689 del 1981, che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina di cui al citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8-bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazione delle norme previdenziali ed assistenziali), ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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