Responsabilità oggettiva dell’ente proprietario della strada per danno derivante da macchia d’olio sulla carreggiata.

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La responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.

Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.

In sostanza, in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita  dall’art. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.

(Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-01-2015, n. 295)

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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