Piu’ facile notificare i verbali ai conducenti residenti nell’unione europea

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Approvata la disciplina che consente di notificare più facilmente i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada nei confronti dei proprietari di veicoli immatricolato in un diverso Stato dell’Unione Europea.

 

Con il decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo, e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, è stata data attuazione alla direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

La procedura prevista dalla novella normativa è applicabile esclusivamente alle seguenti violazioni in materia di sicurezza stradale:

a)  eccesso di velocità;
b)  mancato uso della cintura di sicurezza;
c)  mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d)  guida in stato di ebbrezza;
e)  guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
f)  mancato uso del casco protettivo;
g)  circolazione su una corsia vietata;
h)  uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Da un punto di vista operativo, quindi, l’organo di polizia stradale che accerta una delle suddette violazioni deve procedere a contattare il c.d. punto di contatto nazionale, e cioè l’autorità competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli, che per l’Italia è stata individuata nel “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici – Direzione generale per la motorizzazione”.Il punto di contatto nazionale, ricevuta la richiesta dei dati relativi al veicolo con targa estera ed a quelli riguardanti il proprietario o l’intestatario di veicoli immatricolati negli altri Stati della UE, la inoltra al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all’organo di polizia richiedente.

Così l’organo di polizia procede a notificare per iscritto all’interessato una lettera d’informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, conforme al modello previsto dall’Allegato II del decreto legislativo, contenente ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell’infrazione in materia di sicurezza stradale contestata, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, il riferimento all’articolo del codice della strada oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonché, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l’infrazione.

La lettera d’informazione, che costituisce l’atto di contestazione della violazione, in sostituzione del verbale di accertamento, deve essere redatta nella lingua del documento d’immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’immatricolazione.

Dalla notifica della lettera di informazione decorrono i termini previsti dal codice della strada per il pagamento della sanzione e per la presentazione dei ricorsi amministrativi o giudiziari.

di Marco Massavelli 


P.A.sSiamo

 

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