Possesso di metal detector in contesto archeologico. Costituisce reato se la detenzione non trova giustificazioni idonee.

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La Legge 9 Marzo 2022 nr. 22, pubblicata sulla G.U. nr. 68 in pari data, apporta diverse modifiche sia al Codice Penale che all’impianto normativo di cui al Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42 / 2004; nel primo, tra l’altro, viene introdotto, al Libro Secondo, il Titolo VIII bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, mentre nel secondo vengono abrogati alcuni articoli riguardo l’aspetto sanzionatorio, oggettivamente salvaguardati nella nuova formulazione penale.
Oltre ad essere altresì annoverata la c.d. “attività sotto copertura” da parte degli ufficiali di p.g. specializzati nel settore di che trattasi, un altro articolo risulta di particolare interesse, specie per gli operatori di polizia (anche locale) che prestano servizio in località d’arte, ove sono presenti zone tutelate da vincoli culturali, ed è quello novellato dall’art. 707 bis del Codice Penale, “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”, il quale recita: “E’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi e’ colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”.
Tralasciando quelli che sono gli strumenti per il sondaggio del terreno, è decisamente più facile imbattersi in hobbisti che, sinceramente ignari o consapevoli irrispettosi del recente precetto di Legge, circolano portandosi al seguito metal detector e/o pin pointer (rilevatore di metalli dalle dimensioni ridotte, quasi tascabile) in luoghi di rilievo storico-archeologico (i più appetibili per i cercatori), siano essi terreni di proprietà demaniale o privata: oggi tale condotta (il solo possesso del dispositivo elettronico) rappresenta, ex se, una fattispecie penalmente rilevante, punita ancor più severamente del porto abusivo di arma !
Vi è da precisare che, sotto il profilo amministrativo, esistono già da tempo le norme che limitano fortemente le ricerche archeologiche, consentite solo previa concessione da parte del Mibact (per il tramite della Soprintendenza competente) in favore di soggetti qualificati, siano essi pubblici che privati, ma tale divieto non era sufficiente a dissuadere gli appassionati delle ricerche in aree di pregio.
Nell’applicare concretamente la norma de qua, un dilemma può essere rappresentato dalla
qualificazione specifica e dal perimetro di appartenenza (aree e parchi archeologici – zone di interesse archeologico se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente – aree interessate da lavori sottoposti a verifica preventiva dell’interesse archeologico) spesso non definite con chiarezza, e tale circostanza potrebbe disorientare l’organo accertatore durante la fase dei controlli.

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1 commento

  1. Buonasera, voglio chiedervi dei chiarimenti in merito all’art 707bis. Questa norma punisce chi viene trovato in aree a vincolo archeologico o ambientale, quindi l’hobbista che si trova fuori da questi vincoli e che non intende effettuare ricerche archeologiche, se trovato in possesso di MD pinpointer e un coltellino da scavo può essere perseguibile penalmente solamente per il fatto di trovarsi in possesso di questi attrezzi e perché stava effettuando delle ricerche di un qualsiasi oggetto? Dico questo perché alcuni sostengono che in qualsiasi modo la ricerca con il metal non è consentita, a prescindere da cosa si stia cercando, ma la norma che modifica quella del 2004 non dice nulla che possa fare pensare a un divieto.

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