Possiamo anche parlare di calcio?

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Dice: che c’entra la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni con un sito sul quale si propongono riflessioni e commenti a questioni giuridiche della Pubblica Amministrazione?
Me lo chiedo anch’io, ma visto che siamo nelle vacanze natalizie, c’entra tutto.
Non sarà certo perché siamo tutti tifosi (nun ‘e overo). Sarà forse perché, tutto sommato, la questione dibattuta dal Collegio di Garanzia attiene, comunque, a questioni giuridiche e di rispetto delle norme “interne”.
Sarà a tutti noto che all’inizio di ottobre la squadra della SSC Napoli, non partì per Torino ove si sarebbe dovuta giocare la partita Juventus – Napoli.
Il Napoli, infatti, in seguito alle positività di due calciatori al Covid-19 e facendo valere il carteggio intercorso, nei due giorni precedenti la partita, con l’ASL Napoli 1 e con l’ASL Napoli 2 Nord ritenne di non dover partire per partecipare alla competizione e ciò perché la ASL NA2 nord glielo impedì.
Di qui, il provvedimento del 14 ottobre, con il quale il Giudice Sportivo si è pronunciato irrogando a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli e della penalizzazione di un punto in classifica, dichiarando quindi inammissibile il reclamo della società partenopea che invocava la forza maggiore.
Provvedimento confermato dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC e a cui la SSC Napoli si è opposta ricorrendo al Collegio di Garanzia del Coni, che il 22 dicembre ha messo la parola fine alla controversia.
La questione sulla quale mi piacerebbe discutere non è, ovviamente, l’opportunità o meno di disputare una partita di calcio o, in perfetto spirito olimpico, considerare le difficoltà della squadra avversaria e rimandare l’incontro.
È opportuno discutere sul rispetto delle regole autoimposte dagli associati e se le norme o i provvedimenti delle Autorità statati o regionali, ne impediscano l’applicazione.
Nel caso di pecie, ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e dell’art. 12-bis dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport costituisce, principalmente, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado, giudicando in primo ed “unico grado” relativamente alle controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del codice e dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni.
Val la pena dare atto che la sentenza del Giudice Sportivo del 14 ottobre ha dichiarato inammissibile il reclamo del Napoli che invocava la forza maggiore. In particolare, il Giudice Sportivo ha ritenuto insussistente la forza maggiore in virtù del principio per cui non si può far valere una causa esterna oggettiva d’impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore (nel caso declinata come ordine delle autorità), quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata e sia divenuta ormai nei fatti impossibile.
Avverso la decisione del G.S., poi, la società partenopea ha presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello, la quale il 10 novembre ha confermato la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che la S.S.C. Napoli non si era trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, ma aveva invece indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.
Fin qui nulla da eccepire perché si tratta di “giustizia domestica” nel quale trovano cittadinanza anche concetti di lealtà sportiva e rispetto dell’avversario.
In realtà la questione può ridursi ad una mera violazione delle regole interne o, in questo caso, vengono in rilievo anche altre regole che attengono alla libera circolazione dei cittadini, ancorchè atleti professionisti?
Il Collegio di garanzia del Coni decide, quale Corte di Cassazione dello sport, censurando le decisioni delle corti federali “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Da tale disposizione si ricava con facilità che le regole di “correttezza, di lealtà e probità” non vengono più scrutinate con l’intento di verificare se uno dei contendenti “ci abbia marciato”, ma sono inquadrate all’interno di uno scenario molto più ampio, nel quale sono inserite anche le norme statali.
E tanto è ancor più vero laddove si voglia verificare il controverso rapporto tra ordinamento statale e quello sportivo perché, nel caso di specie, il protocollo relativo alla gestione dei casi di positività da Covid-19 adottato dalla Lega di Serie A, oltre a dettare le regole faceva salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali, è stato superato da un provvedimento delle autorità sanitarie.
In conclusione, il dispositivo della decisione del CGS che accoglie il ricorso del Napoli e, per l’effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata, sembra essersi mosso proprio in quella direzione vale a dire che i richiamati principi “correttezza, lealtà e probità” devono, comunque, tenere in debita considerazione anche gli altri elementi “esterni” che, inevitabilmente, potrebbero determinare eventuali ricorsi alla giustizia amministrativa a fronte di provvedimenti riconducibili alla giustizia sportiva.
Comunque la pensiate, secondo me la partite vanno giocate sul campo e, anche se non ci crede nessuno, vinca il migliore.

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