Preavviso di fermo amministrativo e giudice competente.

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L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo correlato a cartelle di pagamento, integra senz’altro gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615, 1° co., cod. proc. civ., in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente.

Secondo, infatti, Cass. civ., sez. II, 14/07/2017, n. 17552, operano il co. 10 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, a tenore dei quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 204-bis del Codice della strada, è regolata dal rito del lavoro si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Infatti, la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Allo stesso modo, va dichiarata la competenza ratione materiae del Giudice di pace con riferimento all’impugnazione esperita  nella parte in cui ha addotto che i verbali di accertamento delle asserite infrazioni mai le sono stati notificati.

La giurisprudenza di legittimità secondo ha già avuto modo di affermare che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del Giudice di pace, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione.

Invero le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. SS.UU.,22.7.2015, n. 15354).

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