Prelievo ematico per fini terapeutici da paziente incosciente ed estensione degli esami all’alcolemia.

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La cassazione penale (sez. IV Penale, sentenza 16 giugno – 1 ottobre 2015, n. 39784) con pronuncia depositata lo scorso 1 ottobre, ha rimarcato che “in occasione dell’esecuzione degli accertamenti previsti dall’art. 186, co. 5 Cod. str. non è richiesto il consenso dell’interessato, diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l’attività terapeutica … Ciò in quanto il legislatore, nel porre la previsione di cui all’art. 186, co. 5 Cod. str., ha unicamente inteso garantire che gli accertamenti (non necessariamente costituiti dal prelievo ematico, anche perché possono divenire disponibili nel tempo ulteriori metodiche) siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura sanitaria”.

Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l’accertamento del tasso alcolemico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria.

La circostanza che il prelievo sia stato eseguito su un paziente in stato di incoscienza … rende conclamata la finalità in primo luogo terapeutica del prelievo. Se in subordine sul prelievo ematico realizzato per fini terapeutici venga anche verificata l’alcolemia, nulla quaestio; l’accertamento resta valido.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

Fonte.

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