Presenta una serie di ricorsi al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, in cui si prospettava falsamente di aver trasportato un soggetto titolare di pass per invalidi e si allegavano false dichiarazioni

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IL FATTO Il Gup di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato di falso in atto pubblico e truffa aggravata con la formula perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di cui all’art. 640, secondo comma cod. pen. e per difetto di querela con riferimento al reato di falso, riqualificato ex art. 485 cod. pen..
Le contestazione riguardavano la presentazione di una serie di ricorsi al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, in cui si prospettava falsamente di aver trasportato un soggetto titolare di pass per invalidi e si allegavano false dichiarazioni degli invalidi.
Il Giudice escludeva che il fatto materiale di presentare ricorsi al Prefetto con motivazioni pretestuose e fondati su documenti falsi potesse integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa evidenziando due profili fra loro collegati: da un lato il fatto che i raggiri fossero destinati ad incidere su una attività tipicamente inerente all’esercizio di una pubblica funzione e dall’altro il fatto che il soggetto raggirato (il Prefetto) non coincideva con il soggetto danneggiato (il Comune), non avendo il primo alcun potere di disposizione sul patrimonio del secondo.
In relazione al reato

di falso riqualificava il fatto come falso in scrittura privata, non punibile per mancanza di querela.
Avverso tale sentenza propone ricorso il pubblico ministero deducendo violazione di legge ed osservando che la condotta contestata comportava l’annullamento di sanzioni già irrogate, venendo così ad incidere sul patrimonio dell’organo competente. Eccepiva inoltre che la struttura del delitto di truffa non postula l’identità fra la persona offesa e quella indotta in errore. Quanto al reato di falso, contestava la riqualificazione del fatto come falso ex art. 485, insistendo per la tesi della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

LA DECISIONE DELLA CORTE Ritiene infondato il ricorso e lo rigetta richiamando che, in un caso analogo, la sezione ha statuito che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l’eventuale decisione favorevole non da luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.

In motivazione la Corte ha osservato:

“Il reato di truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste nella tutela della libertà di determinazione negoziale che, per essere tale, dev’essere assunta in assenza di qualsiasi atto fraudolento; il reato in questione, è caratterizzato, sotto il profilo dell’elemento materiale, dai seguenti elementi:

 a) gli artifizi o raggiri;

b) l’incidenza sul patrimonio della vittima;
secondo, poi, il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, ai fini della configurabilità del reato, è indispensabile che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell’agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l’atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale: in altri termini, l’induzione in errore ed il conseguente danno non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato;
– sulla base di tale osservazione ha tratto la conclusione che non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artifizi o raggiri) sia destinata ad incidere sulla determinazione di un organo che esercita un potere di natura pubblicistica, proprio perché manca l’elemento costitutivo del reato ossia l’atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica. La fattispecie, come quella in esame, in tema di frode è destinata a incidere sull’autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell’ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’emanazione dell’ordinanza- ingiunzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.”
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Tanto premesso non c’è motivo di cambiare tale orientamento che il Collegio condivide. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza del GUP che legittimamente ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste.
Ugualmente infondate sono le censure in punto di falso. Le false dichiarazioni degli invalidi costituiscono falso materiale in scrittura privata, perché tale è la natura delle scritture allegate ai numerosi ricorsi al Prefetto presentati dall’imputato. Tali scritture non sono destinate ad essere trasfuse in alcun atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. sussiste qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione nel caso di falsa dichiarazione di distruzione di documentazione contabile e societaria rilasciata al curatore fallimentare e ad un organo di polizia giudiziaria). Pertanto legittimamente il GUP ha derubricato il reato contestato in falso in scrittura privata, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela.

 Mimmo Carola

 

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