Prevalenza della rilevanza penale delle condotte attinenti alla tutela igienica degli alimenti, rispetto alle sanzioni amministrative in materia di mancata osservanza del piano di autocontrollo. Cass. pen. Sez. III, 03-06-2008, n. 22112.

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Il tema del principio di specialità posto dall’articolo 9  della Legge n°689/1981 è noto ai più.

Meno noto è il cono derogatorio che il legislatore prevede per tale principio, quando si verta in materia di tutela dell’igiene degli alimenti, per il qual caso prevale sempre la norma recante sanzioni penali (per maggiore precisione: “Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande”).

Nel caso trattato dalla sentenza epigrafata, siamo al cospetto di un fatto previsto e punito dalle sanzioni amministrative previste dal D.lgs n°193/2007, essendo acclarato il mancato rispetto del piano di autocontrollo.

Infatti, stando alle parole della sentenza:  “risulta indubbio che nella testina di agnello era presente una larva di oestus ovis; è stato accertato che il Piano di Autocontrollo dell’Ipercoop, presso il quale presta attività lavorativa, quale responsabile addetto al reparto macelleria prevenuto, prevede che le testine di agnello, devono essere poste in vendita aperte e, come da prassi consolidata, l’operatore incaricato della apertura del prodotto deve effettuare un attento esame ispettivo sulle stesse ed un eventuale lavaggio prima del confezionamento; conseguentemente, non vi è dubbio alcuno che la presenza del parassita avrebbe dovuto essere rilevata da colui il quale ispezionò il prodotto”. Tuttavia, un simile fatto, importa anche la violazione dell’articolo 5 della Legge n°283/1962 a mente della quale: “(art.5) È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:… d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; (pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481)”.

La domanda che occorre porsi (per amore di coerenza ordinamentale) è la seguente: dato che la prescrizione incombe come una mannaia sui reati contravvenzionali, che senso ha evitare di applicare comode sanzioni amministrative, quando i processi sono lentissimi?

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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