Principio di riserva di legge e fonti secondarie. Il consiglio di Stato sulla 689/1981.

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Principio di riserva di legge e fonti secondarie. Il consiglio di Stato sulla 689/1981.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con Sentenza del 03-02-2020, n. 823, ha ribadito che: “l’art. 1, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, ha introdotto per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella posta dall’art. 25 Cost., impedendo che esse possano comunque essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quali i regolamenti; tuttavia, tale riserva di legge non osta a che una norma successiva di pari rango legislativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l’introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 gennaio 2016 n. 214). In altri termini, l’art. 1, comma 1, L. n. 689 del 1981, non esclude che “precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendono meglio aderenti alla multiforme realtà socioeconomica”.

In passato, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I Sent., 19/08/2016, n. 791, aveva chiarito che: “Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative della L. 689/1981 (Depenalizzazione), all’art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie: la norma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, e purché venga dalla norma primaria circoscritto l’ambito in cui tale discrezionalità può operare.

Inoltre, Cass. civ. Sez. I Sent., 02/03/2016, n. 4114  ha rimarcato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.

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