Principio di riserva di legge e sanzioni amministrative.

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Interessante pronuncia in materia di riserva di legge (predicato del principio di legalità) con riguardo all’illecito amministrativo. In materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.

Con queste parole, Cass. civ. Sez. I, 02/03/2016, n. 4114, rimarca quanto già evidenziato da altre pronunce che hanno fatto la storia del principio di riserva di Legge in materia di sanzioni amministrative: “è costante insegnamento di questa corte che il principio di tipicità e di riserva di legge fissato in materia delle sanzioni amministrative dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, senza tuttavia escludere che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. per varie applicazioni, condivisibilmente, Sez. 2^ n. 13344-10; n. 9584-06. E v. pure Sez. 2^ n. 5243-11)

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