Principio di specialità (art.9 L.689/1981) e sua trasversalità tra illecito penale ed amministrativo.

0
3020

L’art. 9 della L:689/1981 è norma tra le più sofferte dell’ordinamento, in quanto persiste una forte resistenza alla sua applicazione, non solo quando emerga la specialità tra due fattispecie punite con sanzioni amministrative, ma soprattutto quando, detto rapporto di specialità corra tra una norma penale ed una amministrativa, entrambe fissanti sanzioni per il medesimo “fatto”.

La cassazione, non senza periodiche contraddizioni, di tanto in tanto ci rammenta il valore dell’articolo 9 predetto, come nel caso che ci accingiamo a recensire.

In relazione alla indebita percezione di esenzione dal pagamento del ticket sanitario (esenzione dovuta ad una autocertificazione poi rivelatasi falsa) la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, Sent., 15-01-2014, n. 1574) ha rammentato che: “integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore, ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa. La Corte, superando un precedente contrasto tra le sezioni semplici, ha infatti ritenuto che nel concetto di conseguimento indebito di una “erogazione” da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di “contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dagli stessi dovuta, perchè, anche in questo secondo caso, il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico, che viene posto a carico della comunità. La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro…Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e 483 il primo reato assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007); la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 cod. pen., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 – dep. 25/02/2011,); non ha rilievo, proprio per tale motivo, la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, dato che in ogni reato complesso si ha per definizione pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice”.

Orbene, la parte più interessante di questa sentenza, per i fini che qui ci occupano resta la seguente: “a tale conclusione deve pervenirsi anche nella ipotesi in cui, per il non superamento della soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione, sia configurabile una mera violazione amministrativa, perchè rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pur se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato, dovendosi fare applicazione anche in questa ipotesi del principio di specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (Sez. U, n. 7537 del 25/02/2011, Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009,  da ultimo Sez. 2, n. 17300 del 16/04/2013).

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui