Privacy: no all’accesso civico generalizzato su pratiche edilizie (SCIA E CILA)

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ESTRATTO PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL parere del Garante è intervenuto dopo che Il Comune ha negato l’accesso ad un   istanza di accesso civico relativo alla «copia nel formato detenuto dall’ amministrazione (o in sub-ordine in forma riassuntiva), contenente i dati del committente, descrizione dell’intervento, località del cantiere e tecnico progettista, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e possibilmente anche delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) concernenti l’attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale, presentate nel mese di settembre 2018».

L’amministrazione ha negato l’accesso civico ai dati personali richiesti alla luce del limite, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, relativo all’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti interessati,  , il Comune ha fornito al soggetto istante i dati relativi alle SCIA e CILA presentate all’ente nel periodo richiesto (senza comunicare dati personali), ossia la tipologia di titolo edilizio (SCIA o CILA), la descrizione dell’intervento (es: manutenzione straordinaria, installazione insegna; intervento miglioramento sismico, nuovo accesso carraio, variante in corso d’opera per ristrutturazione edilizia; opere interne; variante in corso d’opera, ecc.), le informazioni relative all’effettuazione dell’intervento nel comune o in una sua frazione.

Il soggetto istante, non ritenendosi soddisfatto dal riscontro ricevuto – lamentando di non aver ricevuto gli ulteriori dati personali (nomi, cognomi e indirizzi) – ha presentato richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso civico al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Garante con proprio parere ritiene che i dati richiesti non devono essere resi  e l’ accesso civico va ben distinto dal  regime di pubblicità dei titoli in materia di edilizia che è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è dimostrato dalla necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001 e che «fino alla novella del 2016, rientravano tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, ai quali viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 21 maggio 2014)». Ciò in quanto la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 è una norma di settore attinente al solo «procedimento per il rilascio del permesso di costruire», che rappresenta un titolo edilizio diverso dalla CILA e dalla SCIA. La predetta disposizione, che non è ripetuta (né richiamata) per i procedimenti relativi agli altri titoli edilizi (CILA o SCIA), inoltre, non prevede neanche la pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio nella sua integrità, ma della mera «notizia» dell’«avvenuto rilascio del permesso di costruire» (i cui estremi sono peraltro «indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»). Alla CILA e alla SCIA – disciplinate nel medesimo d.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia) – non è di conseguenza in nessun modo applicabile il limitato regime di pubblicità previsto per la “notizia” dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire.

Il parere del Garante è in netto contrasto con quanto affermato dal Difensore civico regionale, laddove sostiene che «con riferimento all’oggetto dell’istanza di accesso in questione [i.e. accesso civico a dati personali contenuti nelle SCIA e nelle CILA], non si profila la sussistenza di un pregiudizio concreto all’interesse privato alla protezione dei dati personali» e che «dal particolare regime di pubblicità di tali atti deriva la impossibilità di qualificare come “controinteressati” [i] soggetti i cui dati personali sono contenuti negli atti oggetto dell’istanza di accesso», per cui sarebbe «facoltà dell’amministrazione comunale trasmettere al richiedente […] i documenti relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) ed alle Comunicazioni di Inizio Attività Asseverata (CILA)»

La predetta interpretazione è in contrasto con la normativa in materia di accesso civico e di protezione dei dati personali, alla luce delle quali l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è invece “tenuta” a coinvolgere i soggetti controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013) e a rifiutare l’ostensione dei dati, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)), intendendo per “dato personale” «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento europeo).

 Pur esprimendo parere negativo al rilascio resta fermo, in ogni caso, salva la possibilità per il soggetto istante di accedere eventualmente alla documentazione e ai dati personali richiesti, laddove, invece, formulando una diversa domanda di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, dimostri di possedere «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

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1 commento

  1. ho segnalato più volte sull’Accesso Civico Generalizzato alle S.C.I.A. in edilizia, impediscono di fatto al cittadino di esercitare un controllo ‘diffuso’ sui titoli edilizi e a ‘quelle forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e nell’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico’, rendendo vano lo scopo del D.Lgs 97/2016 (FOIA).
    Non si può lasciare l’interpretazione del FOIA ai funzionari del Garante della Privacy che per l’Accesso Civico Generalizzato delle SCIA in edilizia con i loro pareri negativi (nr. 360/2017, 361/2017, 364/2017, 359/2018, 426/2018, 453/2018, 517/2018, 1/2019), ha di fatto reso inutilizzabili tali documenti.
    A mio avviso, il Garante della Privacy, nell’istruire le richieste di pareri da parte dei Comuni, non ha approfondito con la dovuta oculatezza il collegamento che esistono fra due i documenti amministrativi dei titoli edilizi: Permesso di Costruire e le S.C.I.A. che provo a chiarire:
    “E’ abitudine diffusa nella cultura edilizia, con la quale una parte di definizione dell’intervento edilizio risulta travasata dalla fase di progettazione in quella esecutiva, pertanto è possibile che in corso d’opera si presentino imprevisti esecutivi che portano a presentare le pratiche edilizie in variante ad interventi legittimati con Permesso di Costruire con delle S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività).
    Esistono diverse tipologie di varianti in base allo stato di avanzamento dei lavori edili rispetto al progetto originario approvato con il Permesso di Costruire: varianti in corso d’opera, varianti essenziali, varianti finali.
    Come definito dall’art. 22, comma 2 del Testo Unico Edilizia n. 380/2001 — e modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 – la ‘S.C.I.A costituisce parte integrante del procedimento relativo al Permesso di Costruzione dell’intervento principale’ e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell’art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal Permesso di Costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori.
    In tal caso la S.C.I.A (ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità) costituisce parte integrante del procedimento relativo al Permesso di Costruire.
    Infine il comma 2bis dell’art. 22 del T.U. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 133/2014, ha prescritto che sono realizzabili mediante S.C.I.A e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a Permessi di Costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.
    Tutto questo per dimostrare che il Permesso di Costruire e le S.C.I.A, in moltissimi casi, sono parte integrante dello stesso progetto e percorso edilizio, a mio avviso non si possono trattare in modo discordante nella Trasparenza degli atti pubblici adducendo che le S.C.I.A sono coperte da Privacy, mentre il Permesso di Costruire è pubblico e si trova all’Albo Pretorio Online.
    Mi viene spontaneo chiedere: come si fa a distinguere che i contenuti del Permesso di Costruire devono essere trasparenti e pubblici, mentre i contenuti degli atti successivi (vedi varianti tramite S.C.I.A.) sullo stesso intervento edile devono essere coperte da Privacy?
    La ringrazio per la sua attenzione.
    Cordiali saluti
    Piero Ricci

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