progetto di legge C. 423-A che reca puntuali modifiche al codice della strada. di Mimmo Carola

0
3

Ritorno al progetto di legge C. 423-A che reca puntuali modifiche al codice della strada su aspetti quali l’introduzione della “revoca perpetua” della patente di guida in caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope; il rafforzamento dei controlli sull’immatricolazione dei veicoli all’estero e sulla violazione degli obblighi di RC auto; il sostegno alla mobilità ciclistica.

La “revoca perpetua” della patente

Il principio della “revoca perpetua” della patente di guida è stabilito dall’articolo 10 del provvedimento che, attraverso una modifica dell’articolo 219 del codice della strada stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall’articolo 589, terzo comma, del codice penale); l’articolo 219 già prevede infatti in tal caso la revoca della patente, attualmente è però possibile conseguire una nuova patente dopo tre anni. Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo.

 

L’articolo 10 modifica inoltre il codice della strada e il codice penale nel senso di specificare che lo stato di alterazione psicofisica oggetto di sanzione da parte dei codici deve essere causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e non meramente successivo allo stesso.

I controlli per l’immatricolazione dei veicoli all’estero e per gli obblighi di RC auto

In materia di rafforzamento dei controlli sull’immatricolazione dei veicoli in altri Stati membri UE o dello spazio economico europeo (SEE), interviene l’articolo 6 attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 132-bis del codice della strada: in particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l’eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane. La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Su materia affine interviene anche l’articolo 4 che in via generale modifica la disciplina in materia di cessazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all’estero. In particolare, si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l’avvenuta esportazione, l’intestatario o l’avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti.

In materia di accertamento della violazione dell’obbligo di RC auto, l’articolo 11 prevede tra le altre cose che tale accertamento possa avvenire anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell’identificazione del veicolo con l’elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto.

La mobilità ciclistica

In materia di mobilità ciclistica, l’articolo 8 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali, anche in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si specifica però che in ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per disabili visivi. Inoltre, l’articolo 9 prevede che nelle strade o nelle zone all’interno dei centri abitati con limite massimo di velocità uguale o inferiore a 30 km/h i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli qualora questa facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l’aggiunta di segnali verticali di divieto o di obbligo generico di un apposito pannello integrativo di eccezione per le biciclette. Sempre l’articolo 9, infine, prevede che l’obbligo per le biciclette di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate alle biciclette e non quando esse siano riservate, oltre che alle biciclette, anche ad altre tipologie di veicolo.

Ulteriori disposizioni

Il provvedimento contiene inoltre le seguenti ulteriori disposizioni:

l’articolo 1 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di una specifica disciplina per il divieto di escavazioni vicino al confine stradale (art. 16 codice della strada) per le strade ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche;

l’articolo 2 eleva da 18 a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone e destinati a percorrere itinerari prestabiliti;

l’articolo 3 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

l’articolo 5 sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole;

l’articolo 7, comma 1, introduce un nuovo specifico limite di velocità (70 km/h fuori dai centri abitati e 100 km/h sulle autostrade) per gli autotreni costituiti da un autoveicolo M1 (cioè adibito al trasporto di non più di otto persone) o N1 (cioè adibito al trasporto di merci per non più di 3,5 tonnellate) e da un rimorchio O1 (con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) o 02 (con massa superiore a 0,75 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate)

l’articolo 7, comma 2, prevede una distanza minima di trecento metri tra l’avviso di segnaletica indicante l’obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento della velocità.

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui