Promemoria sulla proposizione dell’appello nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.

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Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 26 gennaio 2016, ci ricorda che “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non espressamente regolati dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1989 (legge di depenalizzazione), dalle norme generali poste per il processo civile ordinario, alle quali occorre far riferimento per desumere la disciplina relativa alle impugnazioni. L’appello, pertanto, deve essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all’art. 342 c.p.c., fermo restando che, ove la parte abbia irritualmente proposto l’impugnazione con ricorso, la tempestività del termine per l’impugnazione va sempre considerata con riferimento alla data della notifica dell’atto introduttivo e non a quella antecedente del deposito in cancelleria”.

Ex plurimis: Cass., SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23285; Cass., 10 marzo 2011, n. 5826; Cass., 20 febbraio 2012, n. 2430; Cass. 29 febbraio 2012, n. 2430.

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