Proprietario dell’immobile abusivo e Ordinanza di demolizione

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Il combinato disposto degli artt. 29, comma primo, e 31, comma secondo, del DPR n. 380/2001 (T.U. ED.), dispone che “responsabili dell’abuso”, ai fini e per gli effetti del Capo I del Titolo IV, sono il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e, in talune ipotesi, anche il direttore dei lavori.

Per tali motivi, il proprietario dell’area che non risulti altresì committente o costruttore (o in concorso con gli stessi), non può tecnicamente qualificarsi come responsabile dell’abuso e non può essere, quindi, soggetto al trattamento sanzionatorio previsto a carico delle suddette figure (vedi, al riguardo, Abusivismo edilizio. Il contrasto delle condotte illecite. Halley ed.)

Il secondo comma dell’art. 31 prevede, tuttavia, che l’ordinanza di demolizione debba essere notificata, oltre che al soggetto o ai soggetti responsabili dell’abuso, anche al proprietario dell’area. In proposito la giurisprudenza consolidata afferma che in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario la posizione di quest’ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal T.U. ED. del 2001, e ciò con particolare riguardo all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene «quando risulti, in modo inequivocabile, l’estraneità del proprietario stesso rispetto al compimento dell’opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, il proprietario si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento (Cons. Stato, VI, n. 358/2016).

Il motivo per cui il proprietario è contemplato tra i destinatari dell’ordine di demolizione, pur in assenza di ogni coinvolgimento nella realizzazione delle opere non autorizzate, sta nel fatto che la legge pone a suo carico non una responsabilità (che sarebbe oggettiva e, come tale, contraria ai principi dell’ordinamento) ma un obbligo di cooperazione nella rimozione delle opere abusive il cui mancato adempimento può anche comportare la sanzione dell’acquisizione gratuita del terreno (ciò si dice qui a fini di completezza e di ricostruzione della disciplina in esame, essendo esclusa la possibilità di sanzionare la ricorrente con l’acquisizione dallo stesso Comune che espressamente lo afferma nel provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che il proprietario non coincide, nella specie, con gli autori dell’abuso).

Posizione ribadita da TAR Emilia Romagna, 21/06/2016, n. 613 la quale chiarisce che il contenuto della cooperazione del proprietario dipende infatti dalle singole fattispecie: è chiaro che questi che non abbia riacquisito la detenzione del fondo non potrà materialmente provvedere alla demolizione delle opere ivi insistenti ma solo diffidare il conduttore al ripristino dello status quo ante. Diversamente, qualora egli al momento della notifica dell’ordinanza che ingiunge la demolizione abbia riacquisito la materiale disponibilità dell’area dovrà farsi carico della demolizione delle opere, con possibilità di rivalsa sui responsabili in base ai principi civilistici.

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