PROROGA REVISIONI LA SICUREZZA MESSA SOTTO I PIEDI.

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L’Unione Europea con il nuovo Regolamento 2021/267 del 16/2/2021 ha prorogato, a causa del protrarsi della pandemia di COVID-19 e della crisi sanitaria pubblica ad essa associata, con decorrenza dal 6 marzo, la scadenza della revisione auto di automobili, autobus, autocarri, trattori stradali e rimorchi e semirimorchi dal peso superiore a 3,5 tonnellate. In particolare l’articolo 5 di detto regolamento proroga di 10 mesi per le revisioni che dovevano svolgersi o che dovrebbero essere effettuate nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Attenzione però, nessuna proroga è prevista per ciclomotori, motocicli, motocarri e rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 tonnellate.

Questa proroga è soltanto l’ultima in ordine di tempo, arriva dopo un primo intervento del Governo italiano, con il Decreto cosiddetto “cura Italia”, che aveva differito al 31 ottobre 2020 la revisione per tutti i veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio 2020. Lo stesso decreto, convertito con la legge n. 27 del 24/04/2020, non introduce una data iniziale ma si può presumere si possa partire dalla data di emanazione del Decreto, quindi il 17/03/2020.
Ma non basta perché già a maggio 2020 l’U.E. era intervenuta con un primo Regolamento, il 2020/698 del 25/5/2020, per prorogare sic et simpliciter di sette mesi le scadenze per i veicoli il cui obbligo cadeva tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto dello stesso anno. Con buona pace degli operatori che in sede di controllo, anche dopo il 31 ottobre, hanno dovuto applicare quest’ultimo Regolamento comunitario più favorevole ai cittadini, nei casi previsti.
Fino al Decreto Semplificazioni che nonostante i centri di revisione fossero regolarmente aperti, ha prorogato al 31 dicembre 2020 le revisioni in scadenza al 30 settembre e al 28 febbraio 2021 quelle in scadenza al 31 dicembre 2020.
Insomma il casino è servito; che il Ministero dell’Interno si è adoperato a chiarire con la Circolare n. 300/A/2132/21/115/28 datata 9/3/2021 che riepiloga le proroghe relative alla revisione auto, comprese quelle definite dal regolamento europeo 2021/267, nell’allegato 3.
La confusione e l’incertezza, sia tra gli automobilisti che tra gli addetti ai lavori, non è l’elemento che vogliamo sottolineare in questa nostra riflessione ma piuttosto l’incidenza che proroghe massicce e indiscriminate, fino a dieci mesi, hanno avuto sulla sicurezza della circolazione. Soprattutto per alcune categorie di veicoli, autocarri, trattori stradali e rimorchi e semirimorchi dal peso superiore a 3,5 tonnellate che hanno avuto, nel periodo più grave della pandemia, un ruolo fondamentale nella movimentazione delle merci in tutto il Paese ed ancora oggi lo stanno avendo nella distribuzione dei vaccini alle regioni italiane.
L’articolo 80, comma I, del vigente Codice della Strada sancisce, infatti, riprendendo quanto già enunciato dall’articolo 1, che la revisione serve ad accertare che sussistano, nei veicoli sottoposti a visita di revisione, le condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Tutti principi che sono andati a farsi benedire per effetto delle suddette proroghe che hanno contribuito a produrre una sorta di “liberi tutti” per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli, basti pensare che secondo un dato stimato dal Sole 24 Ore, tra il 2019 ed il periodo della pandemia le revisioni sono calate del 21 %. Un dato che ha un peso specifico enorme in un paese come l’Italia che ha uno dei “parchi macchine” più vetusti d’Europa.
Proroghe indiscriminate che poi se vogliamo potevano essere persino evitate, visto che i centri di revisione sono di fatto rimasti aperti dopo maggio 2020, stabilendo un sistema di prenotazioni per tutte le revisioni presso ogni singolo centro, sfruttando magari i server del Ministero dei Trasporti. Un po’ come avviene ancora oggi per le anagrafi comunali presso le quali il cittadino deve prenotarsi per ricevere un certificato.
Cosa fare dunque, sostanzialmente nulla, aspettare che marzo 2022 (ultimo mese di proroga sancito dal Regolamento UE 627) arrivi presto o che piuttosto, con la fine della pandemia – che tutti ci auguriamo – arrivi un ripensamento del vertici Comunitari ed un ripristino della normale turnazione delle revisioni, secondo le norme che regolano la circolazione dei veicoli nei singoli paesi membri.
Ma siamo proprio sicuri che gli operatori non abbiano, tra i commi del Codice, uno strumento per non far soccombere sotto i colpi del Coronavirus anche la sicurezza stradale?
A ben guardare il Comma V dell’articolo 80 concede agli organi di polizia stradale la facoltà di ordinare in qualsiasi momento la revisione dei singoli veicoli, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti dal Codice della Strada per normale circolazione stradale.
La proposizione “in qualsiasi momento” voluta dal legislatore sta ad indicare quei casi che capitano a tutti gli operatori che svolgono servizio stradale di quei veicoli che palesemente assumono, per vetustà o usura, più l’aspetto di una carretta su quattro ruote che di un veicolo; oppure, di quegli autocarri che ad ogni scalata di marcia tirano fuori dagli scarichi nuvole nere simili all’inchiostro di seppia. Situazioni che spesso ci capitano quando siamo impegnati in altra attività oppure quando dobbiamo necessariamente raggiungere celermente un luogo che quindi trascuriamo per carenza di tempo.
Ebbene, proprio il dettato del comma V dell’articolo 80 è lo strumento che in questo regime di proroghe un po’ assurde per l’Italia può ancora salvaguardare, come estrema ratio, la sicurezza stradale, la rumorosità e non ultime le emissioni nocive dei veicoli.
Una pratica dunque che ci sentiamo di consigliare come ulteriore attività a tutela della collettività tra le numerose già compiute dagli organi di polizia stradale durante questa pandemia da Covid19.
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