Punti decurtati e giurisdizione del Giudice Ordinario.

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La decurtazione dei punti di patente per la violazione del codice della strada si atteggia come sanzione amministrativa ed il relativo contenzioso resta affidato alla giurisdizione del giudice di pace, ivi compresa la cognizione sul provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneità tecnica conseguenziale alla perdita totale del punteggio.

Il T.A.R. Toscana Firenze Sez. II,con sentenza del 16/01/2018, n. 64, ha così dichiarato inammissibile (ed ha rimesso le parti al Giudice Ordinario) il ricorso proposto da un cittadino che aveva impugnato l’atto con il quale il CED Motorizzazione ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro – Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze – Sezione Coordinata di Grosseto l’azzeramento del punteggio sulla sua patente di guida,  nonché del conseguente provvedimento di azzeramento del punteggio sulla patente di guida.

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