Quale titolo abilitativo per i soppalchi ?

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Bella domanda. Come considerare quegli interventi che, generalmente, vengono effettuati all’interno di un locale e che consentono di utilizzare lo spazio in altezza ?

Il Consiglio di Stato sez. IV, con la decisione n. 985 del 02/03/2017 ha stabilito un singolare principio che guarda più all’impatto dell’intervento che alla legittimità delle opere.

Più precisamente afferma che la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito come nella specie, un’abitazione, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.

In linea di principio, poi, ribadisce che sarà quindi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico. Si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

In conclusione, se lo spazio realizzato con il soppalco è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone non sarà necessario il permesso di costruire.

 

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