Quali requisiti e provvedimenti amministrativi necessitano per attribuire i poteri agli ausiliari del traffico?

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Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di accertamento di violazione alle norme del codice della strada da parte degli ausiliari del traffico.

Come è noto, la norma di riferimento per l’attribuzione dei poteri di accertamento a favore degli ausiliari del traffico è l’articolo 17, commi 131 e 132, legge n. 127/1997.

Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6647, del 15 marzo 2017, un veicolo si trovava in sosta in un parcheggio pubblico, all’interno di uno stallo blu a pagamento, senza l’esposizione della scheda di parcheggio.

La violazione dell’articolo 7, codice della strada, veniva accertata dagli ausiliari del traffico.

Il ricorrente denuncia la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione.

Tale doglianza non merita accoglimento, in quanto è sufficiente che vi sia apposita  delibera comunale relativa all’incarico a tempo indeterminato conferito all’ausiliario del traffico che procede proceduto all’accertamento e contestazione della violazione.

La legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, e, qualora nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento tale potere sia contestato, grava sull’autorità amministrativa convenuta l’onere di provare la legittimità della loro nomina (ex plurimis, Cass. 24/04/2010, n. 9847).

Deve essere esclusa in ogni caso la nullità del verbale di contestazione: i vizi formali del provvedimento sanzionatorio, infatti, non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impedito la difesa inerente alla contestazione, e poiché la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata, e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (ex plurimis, Cass. 15/01/2010, n. 532).

 

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