Quando l’abuso di segnale distintivo lo fa anche il Magistrato.

0
441

Quando l’abuso di segnale distintivo lo fa anche il Magistrato.

Sul tema dell’uso del segnale distintivo, in maniera “impropria” da parte dei “poliziotti”, ci sono tante plateali manifestazioni di dissenso sociale. Vero, ci sono molti, tra “vigili”, “poliziotti”, “carabinieri”, “finanzieri” e “roba mischiata che manco merita qualifica” che giocano con la “paletta” come se si trattasse di uno strumento di potere.

L’opinione pubblica, tuttavia, poco sa che anche i magistrati, spesso e volentieri, fanno abuso di “paletta”.

Ogni tanto, così come un procedimento disciplinare se lo becca un “vigile” che ha cercato di scansare, a mezzo dell’esposizione della “paletta”, la “multa” dell’ “ausiliario”, anche il magistrati “munito di segnale distintivo” una “scoppola” se la piglia.

Sul punto si segnala la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 23-03-2007, n. 7102 che ha trattato della meritevolezza della sanzione disciplinare irrogata ad un magistrato della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, proprio per “ABUSO DI PALETTA”.

Ha affermato conclusivamente la Sezione Disciplinare del CSM che il comportamento del C. (prelievo ed utilizzo del segnale distintivo senza esserne abilitato, non solo per la mancanza della qualità personale richiesta dalla legge, ma anche per l’esorbitanza dai limiti concessi dal Procuratore della Repubblica; prelievo ed utilizzazione avvenute per uno scopo esclusivamente personale e nel contesto di una situazione – infrazione alle regole della circolazione stradale – che, in ogni caso, non ne avrebbe mai legittimato l’uso) si poneva in contrasto con i doveri deontologici del magistrato, che deve far ricorso alle prerogative derivanti dalla sua carica solo per l’adempimento dei compiti istituzionali e, comunque, mai per tenere un contegno non consono al suo ruolo istituzionale, con l’aggravante, nel caso di specie che tale uso non consentito era stato riscontrato da alcuni agenti di polizia in attività di servizio ed era stato poi riportato con toni scandalistici da alcuni organi di stampa. Ebbene, al di là di sterili disquisizioni terminologiche sull’uso nel capo d’incolpazione del termine “impossessarsi” (della paletta) in luogo di quello più appropriato di “prelevare” il segno distintivo (termine quest’ultimo peraltro ripetutamente ed univocamente usato dalla Sezione nel contesto della sua decisione), nonché sulla ritenuta dal ricorrente assenza di infrazioni al codice della strada, stante la consuetudine in grandi città come Milano e Roma di parcheggiare sui marciapiedi, sta di fatto che per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. S.U. n. 6214/2005, n. 20505/2006) l’apprezzamento di merito dell’Organo disciplinare circa l’idoneità del comportamento del magistrato ad integrare illecito disciplinare sotto il profilo della negativa incidenza sulla fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere e della compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario è insindacabile in questa sede, ove, come nel caso di specie, sorretto da adeguata motivazione richiamante altresì l’ulteriore negativa incidenza di quel comportamento a causa della divulgazione da parte di organi di stampa dell’episodio oggetto dell’incolpazione (vedi Cass. S.U. n. 1051/2000).

Da qui, legittima la sanzione disciplinare per questo magistrato che, non avendo un posto riservato, aveva utilizzato “in Milano una paletta di segnalazione della Polizia di Stato esponendola all’interno della propria autovettura irregolarmente parcheggiata”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui