Quando si consuma il reato di truffa aggravata per discarico non dovuto di sanzioni amministrative.

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Quando si consuma il reato di truffa aggravata per discarico non dovuto di sanzioni amministrative.

In materia di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, numero 1, cod. pen., il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, perpetrato attraverso l’illegittima attività di “discarico” di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative, si consuma non già nel momento dell’accoglimento della relativa richiesta con emissione del provvedimento di sgravio, ma in quello successivo della cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione, poiché solo allora, con la definitiva rinuncia alla riscossione del credito, può dirsi definitivamente conseguito l’ingiusto profitto con conseguente danno per l’amministrazione (Sez. 2, n. 29688 del 28/05/2019).

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