Quesiti: 1° Pubblico esercizio bar con diffusione di musica all’esterno del locale con aggregazione di persone. Autorizzazioni e sanzioni. 2° Presentazione di scia – termini per i controlli del Suap.
Gentile Com. te le chiedo di fornirmi due chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche.
- Un bar con somministrazione di alcolici usa un altoparlante di elevata potenza all’ingresso del locale; poiché si affaccia su una piazzetta che è area pedonale, diventa aggregazione di moltissimi giovani e, in pratica, diventa una discoteca con tutte le possibili conseguenze, comprese le risse. Le chiedo se è possibile ipotizzare la violazione dell’art. 68 tulps.
- Ai sensi della legge 241/90, i controlli da effettuare a seguito di presentazione di Scia al Suap per apertura di un pubblico esercizio vanno fatti entro 60 giorni; ma un dirigente della questura mi ha detto che i controlli relativi al tulps vanno effettuati entro 15 gg.; cosa ne pensa?
La ringrazio e resto in attesa.
A. C.te della P. M. di S. (CS).
Risposte
In ordine ai due quesiti posti, di argomento diverso, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti:
In riferimento al primo punto, relativo all’attività di somministrazione con uso di apparecchi sonori con diffusione di musica, occorre precisare che se non vi è maggiorazione del prezzo della consumazione oppure spettacolo o trattenimento con dj, ma viene diffusa solo musica di ascolto e gli avventori non ballano o altra forma di trattenimento, l’attività esercitata non è soggetta a licenza ex art 68 Tulps.
E’ necessario, però, accertarsi che sia presentata al comune, ai sensi della legge 447/95 art 8, comma 2, la documentazione relativa all’obbligo di redigere una relazione sulla valutazioni di previsione di impatto acustico per la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico.
La violazione dei limiti di emissioni sonore è punita, ai sensi dell’art 10, comma 2, stessa legge 447/95, con sanzione da € 1.000 a € 10.000, con pmr di € 2.000.
Nel caso in cui, invece, si da vita a forme di trattenimento con balli, musica, esibizione del dj ed altro, è evidente che il titolare del pubblico esercizio dovrà essere in possesso della licenza ex art. 68 tulps.
La mancanza di tale titolo sarà punita con sanzione da € 258,00 a € 1.254,00; non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Copia del verbale dovrà essere inoltrata al Suap per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, nonchè ordinanza di cessazione dell’attività avviata.
Ricordiamo, infine, che la legge 125/2001, art 14 bis, c. 1, vieta la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche dalle ore 24 alle 07.
Pertanto, dette bevande dopo la mezzanotte non possono essere somministrate, ne vendute, nell’area esterna al locale in argomento.
La violazione della presente disposizione è punita dall’art 14 bis, comma 2, della predetta legge con sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 12.000, con pmr di € 4.000; consegue la sanzione accessoria della confisca delle merci e attrezzature utilizzate.
In ordine al secondo quesito posto, la risposta si presenta molto più semplice.
Diciamo subito che non possiamo che confermare quanto detto dal nostro interlocutore; gli accertamenti e le verifiche da parte del Suap, per le scie presentate per qualsiasi tipologia di attività, devono essere portati a termine entro 60 giorni, come disposto dalla legge 241/90, art. 19, comma 3, e mai prima.
Sottolineiamo, però, che qualora detti termini siano stati superati e non sia stato ancora completato l’iter procedurale degli accertamenti, per inerzia del Suap, l’attività intrapresa proseguirà e, laddove successivamente dovessero essere accertati presupposti contrastanti con la normativa vigente, non sarà possibile dichiarare la inefficace della scia e far cessare l’attività, con conseguente responsabilità amministrativa e contabile del dirigente dello stesso suap.
Viceversa, se i citati termini non dovessero essere rispettati sia per la complessità degli accertamenti da fare, ovvero per quelli chiesti anche ad altri enti, quali ad esempio i controlli chiesti alla Prefettura in ordine a verifiche per le certificazioni antimafia o interdittive, che richiedono diversi mesi di indagini da parte delle forze di polizia, ci soccorre la stessa legge 241/90 che all’art. 21 novies, comma 1, dispone l’annullamento d’ufficio entro un termine non superiore a 12 mesi, quando sussistono ragioni di pubblico interesse (ad esempio una dichiarazione antimafia negativa da parte della Prefettura interpellata).
Quindi, in detta ipotesi le scie, anche dopo il termine dei 60 giorni, ma entro i 12 mesi, potranno essere comunque dichiarate inefficaci, con relativa ordinanza di cessazione dell’attività intrapresa.