QUESITI: accertamento art. 193 da remoto (varie questioni)

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

 

A seguito di accertamenti in remoto effettuati da una Polizia Provinciale ai sensi dell’art. 193 si pongono i seguenti quesiti:

  1. L’accertamento della mancata copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli può essere effettuato anche con accertamento da remoto in modo completamente automatico e gestito direttamente dagli organi di polizia stradale?
  2. Qualora, il veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, a seguito dell’accertamento in remoto, l’organo di polizia procedente può invitare al proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 CdS?
  3. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature o dispositivi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 689/81 in ordine alla circostanza ed al momento del rilevamento?
  4. Attualmente, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (SOGU n. 19 del 24.01.2012) convertito, con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (SOGU n. 71 del 24.03.2012), tale forma di accertamento da remoto non è ancora applicabile perché la sopraccitata norma prevede l’emanazione del decreto attuativo, ma lo stesso non mi risulta sia stato emanato o sbaglio?
  5. Il suddetto organo accertatore invia tramite pec i verbali, non firmati digitalmente, disponendo e delegando le Polizie Locali competenti per territorio dei Comuni di residenza degli obbligati in solido, a notificare e sequestrare i veicoli. Si chiede se tale procedura sia corretta, non solo per l’accertamento delle presunte infrazioni, ma anche per le successive procedure relative alle modalità di sequestro del veicolo (utilizzo del S.I.V.E.S.).

In attesa di una Sua cortese risposta la ringrazio e le porgo distinti saluti.

 

RISPOSTA

Con riferimento al quesito n°1: è parere personalissimo dello scrivente che l’accertamento da remoto, in modalità completamente automatica delle violazioni all’art. 193 debba e possa essere considerato legittimo solo se effettuato con strumenti omologati o nel rispetto di tutte le condizioni poste dal commi 4 ter- 4 quinquies dello stesso articolo 193.

Con riferimento al quesito n°2: sull’utilizzabilità dell’articolo 180 in mancanza di una violazione già accertata, ci sono differenti opinioni in dottrina e nelle indicazioni ministeriale. Personalmente chi scrive ritiene che tale strumento sia flessibile, in quanto parte di un procedimento amministrativo; ciò non significa che in tutti i casi in cui (anche in mancanza di una violazione accertata) si possa sempre sanzionare il destinatario dell’invito che non risponda allo stesso o che non risponda nel modo desiderato da chi chiede. Va ricordato, infatti, che l’eventuale verbale collegato alla contestazione della violazione all’obbligo di “corrispondere” è fortemente esposto ad annullamento giudiziario, se non sorretto da presupposti solidi e riscontri obiettivi.

Con riferimento al quesito n°3: la risposta è affermativa; da questa certezza non si può ritenere che ciò che vale nella L.689/1981 valga identicamente nel Codice della Strada che prevede specifici casi in relazione ai quali poter ovviare all’obbligo di contestazione immediata.

Con riferimento al quesito n°4: confermo che il decreto non è stato ancora emanato.

Con riferimento al quesito 5: resto perplesso che qualcuno mandi notifiche PEC in violazione di quanto prescrive il DM che abilita tali notifiche; comunque sia, se ciò è vero, se ne assumono la responsabilità. Per la delega a terzi, siamo su un terreno “molliccio”. Insomma, una questione posta a metà strada tra il bon ton relazionale e lo scaricamento della parte pericolosa e pruriginosa del lavoro a terzi. Si possono articolare convenzioni tra enti, a tal fine; in mancanza di queste il percorso ortodosso è quello di abbinarsi all’agente che ha accertato la violazione per assisterlo fuori dal territorio di competenza.

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