Quesiti: Commercio elettronico auto usate e Noleggio senza conducente.

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Domanda:

Buon giorno Comandante, ho avuto il piacere di conoscerla in una giornata di studio tenutasi a Potenza, Le vorrei sottoporre due quesiti, di grande attualità per il mio lavoro.

1) COMMERCIO ELETTRONICO IN PARTICOLARE DI AUTO USATE

  1. a) E’ obbligatorio segnalare un locale deposito per esercitare il commercio on line di auto usate?
  2. b) L’esercizio del commercio elettronico è consentito per il tramite di un sito collettivo o è necessario un sito on line individuale?

2) NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Quali sono gli accertamenti ascritti alle competenze della Polizia Locale in sede di controllo di una SCIA di avvio dell’attività di noleggio senza conducente?

La ringrazio per la disponibilità e La saluto cordialmente.

Agente D. B. G. – Polizia Locale

Risposta:

  • In ordine al primo quesito, lettera a), l’argomento già è stato, in parte, trattato per un quesito analogo a cui è stata data risposta nello sorso mese di settembre che qui, in parte si riproduce.

In riferimento al commercio elettronico di auto usate, si evidenzia che l’attività di vendita di veicoli usati può essere effettuata con strumenti elettronici presso la propria residenza ed il prescritto titolo abilitativo, in questo caso la scia, però occorrerà verificare se i veicoli sono stati posti in vendita “in conto proprio” o “in conto terzi”. In entrambi i casi, l’operatore dovrà avere la disponibilità di una apposita sede fisica dell’agenzia, accessibile agli operatori di polizia per lo svolgimento dei controlli previsti.

  • In tale sede lo stesso venditore dovrà tenere registro di cui all’art. 120 del T.u.l.p.s. In tale registro, vidimato in ogni suo foglio dall’ufficio Suap, dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto tali veicoli usati. Inoltre, sempre in osservanza del predetto art. 120, nella sede dell’agenzia dovrà essere affissa una tabella delle operazioni che potranno essere effettuate e le relative tariffe da pagare peri servizi resi; nel caso di commercio elettronico, la stessa tabella dovrà essere messa in visione sullo strumento elettronico.    .

E’ evidente che lo scopo primario della tenuta del registro è quello di evitare che si possa far commercio di beni oggetto di furto, rapina o altra attività criminale.

Il registro deve essere vidimato ed esibito, a richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P. S.

Nell’ipotesi di vendita di veicoli “in conto proprio”,  veicoli usati posti in vendita ma già nella disponibilità del venditore, l’operatore commerciale dovrà presentare al Suap solo la Scia per l’attività di vendita, mentre non dovrà più presentare una “dichiarazione di vendita di oggetti usati”, ai sensi dell’art. 126 del T.u.l.p.s. perché tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs. 222/2016.

Infine, e proprio per effetto della predetta annotazione sul registro, i veicoli dovranno essere in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e, pertanto, depositati in apposita rimessa o altro luogo, indicati nella comunicazione presentata all’ufficio.

Invece, per il commercio di veicoli “in conto terzi”, si tratta di veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, ma che sono posti in vendita dal rivenditore, il quale eserciterà però l’attività di vendita come intermediario tra il proprietario del veicolo e l’eventuale acquirente.

Pertanto, oltre alla presentazione della Scia, allo stesso Suap il venditore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 115 T.u.l.p.s., una “comunicazione di intermediazione”.

E’, inoltre, obbligato a tenere il predetto registro, di cui all’art. 120 del T.u.l.p.s.

Per tale ultima prescrizione, se il venditore svolge l’attività a mezzo internet presso la propria residenza, nella comunicazione da presentare dovrà indicare i locali a ciò destinati e consentire sempre l’accesso al personale di P. S. per verifiche e controlli.

In ordine al primo quesito, lettera b), si ritiene che l’esercizio del commercio elettronico possa essere consentito solo mediante un sito on line individuale; un sito collettivo non darebbe all’agente accertatore la possibilità di individuare l’autore di una eventuale violazione amministrativa o penale (si ricorda che la responsabilità è sempre personale e, pertanto, deve essere sempre individuato il soggetto che ha commesso la violazione).

Secondo quesito

In riferimento al secondo quesito inviato, l’attività di noleggio senza conducente è disciplinata dal D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481, recante “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”.

Tale attività può essere avviata a seguito di presentazione di Scia al Suap del comune ove vi è la sede legale dell’impresa.

Il Suap dovrà trasmettere, entro cinque giorni, detta Scia al Prefetto che, entro i successivi 60 giorni, potrà vietare o sospendere l’attività qualora venga accertata la mancanza dei requisiti morali di cui all’art. 11, comma 2, del Tulps, per esigenze di pubblica sicurezza ed anche in seguito per sopravvenuta carenza dei citati requisiti.

Si evidenzia, altresì, che non vi è alcun obbligo di depositare i veicoli adibiti al noleggio senza conducente in rimessa o in altri luoghi, chiusi o all’aperto; quindi potranno essere lasciati anche sulla pubblica strada o altri luoghi pubblici, purchè non siano violate le norme del codice della strada.

Invece, nel caso in cui i veicoli siano depositati in rimesse, devono essere osservate le norme urbanistiche ed edilizie ed il rispetto della destinazione d’uso dei locali, nonché le norme igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

I veicoli destinati all’attività in argomento dovranno essere muniti di carta di circolazione rilasciata sulla base della prescritta Scia per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del codice della strada.

Infine, gli esercenti detta attività non hanno più l’obbligo di tenere un registro delle operazioni, ma di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, la data di ingresso e di uscita, la marca, il modello e la targa di ciascun veicolo.

Tanto premesso, la Polizia Locale dovrà effettuare le seguenti verifiche:

  • accertare l’attività sia autorizzata a seguito di presentazione al Suap della scia, quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività;
  • i veicoli destinati all’attività siano in possesso di carta di circolazione rilasciata per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del codice della strada;
  • in caso di deposito dei veicoli in apposita rimessa, accertare l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie, il rispetto della destinazione d’uso dei locali, delle norme igienico sanitarie e di prevenzione incendi in relazione al numero dei veicoli depositati;
  • l’obbligo per gli esercenti di detta attività di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, la data di ingresso e di uscita, la marca, il modello e la targa di ciascun veicolo impiegato.
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