QUESITI SULLA CORRETTA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Nella mia città, l’isola ecologica è gestita da un’associazione di volontariato.

Il Comando di P.M., cui appartengo, ha delle perplessità circa la correttezza dell’affidamento del servizio.

Ecco i quesiti:

Può un’associazione di volontariato gestire l’isola ecologica?

Se no, quale reato, eventualmente, si configura?

E, ancora, se la stessa è gestita direttamente dal Comune, è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?

risposta:

 

La gestione di un centro comunale di raccolta, giusta la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. n. 152/2006, quale area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, deve necessariamente essere affidata ad una azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

La prescrizione relativa all’obbligatoria iscrizione all’Albo, peraltro, ha lo scopo di garantire competenza tecnica e operativa, a fronte di una prassi, che in non pochi casi ha visto l’affidamento della conduzione delle cd. isole ecologiche ad organismi di volontariato, talora più dotati di entusiasmo che dei necessari requisiti di professionalità ed affidabilità.

Quindi, nel caso di un centro comunale affidato in gestione ad un’associazione di volontariato, mancante appunto l’iscrizione, rispondono del reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, sia l’associazione che il Comune che ha proceduto all’affidamento del servizio.

Il predetto reato è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Idem, naturalmente, anche nel caso di affidamento ad una società non iscritta all’Albo.

Infine, circa l’ultimo quesito, non è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori, se il centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune.

A stabilirlo è stato lo stesso Albo, con la Circolare prot. nr. 1656 del 28 ottobre 2008: << Il Comitato nazionale ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all’articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 e con quelle del D.M. 406/1998 (Regolamento dell’Albo), che i suddetti Enti (ndr: i Comuni) non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell’obbligo d’iscrizione per l’attività in esame >>.

 

Gaetano Alborino

 

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