Quesito: Abrogazione Legge Regionale Campania sull’ artigianato n. 11/87- Sanzioni per attività abusiva.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

artigiano

Domanda: Salve C/te Pezzullo la devo disturbare ancora questa volta per il seguente quesito inerente ad attività artigianale di prestazione servizio riparazione di biciclette in apposito locale di proprietà  titolare non iscritto ex albo imprese artigiane ai sensi dell’art. 05 L. 443/85, si chiede di conoscere la sanzione in merito visto che la Legge Regionale Campania del 28.02.1987 n. 11 è stata abrogata. Distinti saluti.

  1. llo P. B. PM di M. (CE)

Risposta: La Legge Regionale 14 Ottobre 2015, n. 11, recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”, pubblicata sul Burc  n. 60 del 14 Ottobre 2015, al Capo II, articoli 16, 17 e 18, ha introdotto le “Misure per la semplificazione per le imprese artigiane”.

L’art. 16 ha disposto che dal 1 gennaio 2016 la soppressione dell’albo delle imprese artigiane, sostituito dal Registro delle Imprese, mentre le funzioni amministrative per l’annotazione, modificazioni e cancellazione di dette imprese dalla sezione speciale del registro imprese sono attribuite alle Camere di Commercio.

Le imprese artigiane, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge quadro 443/85, sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Dette Camere di commercio sono tenute a trasmettere le annotazioni ricevute all’INPS competente per territorio per i successivi adempimenti in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza.

Le stesse Camere possono disporre accertamenti e controlli attraverso l’istruttoria dei Comuni ove hanno sede le imprese artigiane.

L’art. 17 ha apportato modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2014, in ordine all’istituzione, presso gli uffici della Giunta Regionale, dell’Osservatorio regionale dell’artigianato ed alla sua composizione e funzionalità.

L’art. 18 ha, inoltre, stabilito che entro 30 giorni dalla soppressione dell’Albo delle imprese artigiane (quindi entro il 30 gennaio 2016) erano soppresse anche le Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato previste dalla legge regionale n. 11/87 ed entro tale termine, le predette Commissioni, dovevano concludere tutte le attività ed i relativi adempimenti.

Infine, il comma 3 dello stesso art. 18 dispone che entro lo stesso termine, 30 gennaio 2016, la legge 11/87 è abrogata.

L’art. 15 di tale ultima legge, oltre stabilire le modalità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane e le competenze delegate ai Comuni, individuava anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2564,00 (da un milione a cinque milioni di lire) per l’esercizio dell’attività in assenza di iscrizione all’albo, ovvero per altre violazioni relative alle disposizioni introdotte nello stesso articolo, ed attribuiva la competenza per l’applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva, ai sensi della legge 689/81, al Presidente della Giunta Regionale.

Poiché la nuova legge regionale 11/15, nel prevedere l’abrogazione della legge 11/87, non ha stabilito alcuna sanzione per le violazioni amministrative, dobbiamo  concludere che, purtroppo, non più è possibile sanzionare l’esercizio dell’attività artigianale in mancanza di annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

In caso di accertamento di attività abusiva, quindi, non potendo elevare sanzione pecuniaria, consigliamo, comunque, di inoltrare relazione alla Camera di Commercio –Sezione speciale Registro delle Imprese, competente per territorio e per conoscenza al Suap del Comune, diffidando l’artigiano a regolarizzare la propria posizione.

Null’altro è più possibile fare grazie all’imperizia (leggasi ignoranza … delle norme) di coloro che legiferano e dei loro dirigenti altrettanto i….mperiti (mi si passi il termine)

E basta !!!!!

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1 commento

  1. Egregio Dott. Pezzullo in merito all’inapplicabilità della normativa sull’artigianato, atteso che la Regione ha abrogato la LR 11/87 chiedevo come mai lei non ritiene applicabile la sanzione dell’art 5 della 443/85 tuttora vigente come accade nel caso di somministrazione per cui in assenza di normativa regionale si applica tacitamente la 287/91 modificata dal 59/2010.

    Ludovico Di Maio
    Ag Pm Giugliano in Campania

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