Quesito: Accertamento di violazione amministrativa per attività abusiva di pubblico spettacolo- Adempimenti

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

domanda:

Egregio dott. Pezzullo, sono stati inviati in copia al Comune e a questo Comando n. 3 verbali di accertamento elevati, in giorni diversi, dalla locale Stazione Carabinieri e notificati, di cui si riporta, di seguito, la verbalizzazione:

 

“Il giorno……alle ore…… nell’ufficio del Comando Stazione Carabinieri di …………

Noi sottoscritti…………Comandante della suddetta Stazione del suddetto reparto, con il presente verbale riferiamo quanto segue: in data……….in qualità di titolare del BAR denominato “……………..” dava uno spettacolo/trattenimento senza licenza dell’Autorità.

Estremi della norma violata:- Art. 666/1 C.P.

Gli obbligati per la presente violazione, possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della legge 689/81.

Pagamento in misura Ridotta (art. 16 L. 689/1981) NON CONSENTITO

Autorità competente (art. 18 L. 689/1981) Sindaco del Comune di ……………..”

 

Esaminato tale verbale, le chiedo quali atti sono di competenza di quest’Ufficio come responsabile del procedimento?

Agente di P.M. L. A.

Risposta

Si ritiene, in premessa, che un operatore di P. M. non possa essere incaricato di curare le procedure per l’adozione di provvedimenti consequenziali alla verbalizzazione in esame; più correttamente l’iter dovrebbe essere assegnato al Responsabile del Suap.

Ma, “sic stantis rebus”, vediamo cosa fare.

In primo luogo occorre precisare che, nel caso che viene indicato, al trasgressore doveva essere contestata la violazione dell’art. 69 del Tulps, punito ai sensi dell’art. 666, comma 1, C. p. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00; per detta violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ciò detto, poiché sono stati elevati tre verbali per tre successivi accertamenti in periodi diversi, tutti trasmessi a codesto ufficio per gli adempimenti di competenza, si precisa che per ogni singolo verbale elevato, se non pagati nel termine di 60 giorni, dovrà essere adottata l’ordinanza ingiunzione di pagamento imponendo la sanzione amministrativa pecuniaria individuata tra il limite minimo ed il massimo edittale, secondo i criteri indicati dall’art 11 della legge 689/81.

Inoltre, contestualmente, ma con ordinanza a parte, dovrà essere disposta la cessazione dell’attività di trattenimento nel pubblico esercizio (ma non la cessazione dell’attività di somministrazione).

Con la medesima ordinanza si dovrà avvisare il titolare che si procederà a disporre la chiusura di tutto il pubblico esercizio, nel caso in cui venisse successivamente accertata l’inosservanza alla predetta disposizione con prosieguo dell’attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta licenza ex art. 69 Tulps,.

In detto provvedimento dovrà, altresì, essere evidenziato che l’ordinanza ha valore anche di avvio del procedimento per la successiva ordinanza di chiusura.

Infine, considerato che sono stati elevati più verbali per la medesima violazione in tempi diversi, ad ogni verbale successivo si ritiene che possa essere applicata una sanzione più elevata con importi diversi, potendosi applicare anche il massimo edittale.

                                                         C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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