Quesito: accesso agli atti, procedure di gara e controinteressati

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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QUESITO

Buona sera. Volevo conoscere la vostra opinione in merito alla questione del diritto di accesso agli atti, da parte di una ditta concorrente, relativamente al progetto tecnico di altra ditta partecipante alla stessa gara, piazzatasi meglio in graduatoria provvisoria. Sull’accesso agli atti può la ditta controinteressata opporsi e come si gestisce questa opposizione? Nel caso di specie, la ditta autorizza la sola visione di alcuni atti e ne vieta anche la visione per le parti più riservate del progetto tecnico.

Grazie.

 

RISPOSTA

Dovendo rispondere solo in base ai pochi dati emergenti dal quesito, senza che ciò possa avere valore condizionante nei confronti di una procedura che non si conosce, in termini generali, si evidenza che la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che, per contrastare la conoscenza di presunti segreti tecnici o commerciali durante la gara, l’impresa contro-interessata deve offrire una comprovata e documentata dichiarazione che consenta di comprendere per quali specifiche ragioni alcuni documenti sono coperti da segreto: tali ragioni devono essere espressamente valutate dalla stazione appaltante e portate a conoscenza del soggetto che ha richiesto l’accesso. La stazione appaltante dovrà pertanto fornire specifica ed analitica motivazione nel provvedimento con cui nega l’accesso ed afferma la prevalente necessità di tutelare la segretezza del know-how aziendale e dei rapporti commerciali del contro-interessato (Tar Lazio, Roma, n. 2106 del 2013). Con una recente ordinanza (n. 1410/2015) il Tar Lazio evidenzia che, nella specifica materia dell’accesso ai documenti di gara, l’articolo 13, comma 5, lettera a) del codice dei contratti pubblici ha introdotto un’ipotesi di deroga rispetto alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990: tale deroga è tuttavia applicabile esclusivamente in presenza di segreti tecnici o commerciali – motivatamente evidenziati dall’offerente contro-interessato – al fine di evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute dagli altri concorrenti alla gara e conseguire un indebito vantaggio commerciale (sul punto la sentenza in rassegna richiama Tar Puglia, Lecce, n. 1928 del 2013).  In questo senso, per il Tar Lazio, va ritenuta illegittima la decisione di limitare alla mera visione degli atti il diritto di accesso del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa per tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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