QUESITO: chi adotta l’ordine di sospensione dell’attività per violazione della legge sull’alcol?

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Si premette che: l’articolo 6 comma 3 del D.L. n°117/2007 prevede: ” L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio del-l’ attivita’ ovvero dell’esercizio dell’attivita’ medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorita’ competente. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200″.

La norma non prevede chi deve adottare il provvedimento di chiusura; compete al Comune o al Prefetto?

Grazie.

 

RISPOSTA

La questione della competenza, tra Comune e Prefetto, nell’adottare il provvedimento di cui al quesito, è stata dibattuta in dottrina e trovò, fin dal 2007, risposta in una circolare del Ministero dell’Interno, con il trasferimento della competenza predetta, al Prefetto.

Ben più della circolare ci dice la giurisprudenza; qui di seguito riporto i passaggi salienti della sentenza TAR Lazio 4766/2014, che affronta e risole la questione.

“6.1 – La disposizione normativa in parola manca, tuttavia, di individuare in modo esplicito l’Autorità titolare del potere di irrogarla. 6.2 – In base ad un’interpretazione sistematica, deve sostenersi che la competenza ad irrogare la sanzione di che trattasi è attribuita in capo al Prefetto. Ciò si desume innanzi tutto dalla previsione generale di cui all’art. 1 del T.U.L.P.S., che concerne la sicurezza pubblica. Inoltre deve considerarsi che, come è stato sopra rilevato, la previsione in esame è complementare alle norme che disciplinano la circolazione stradale, contenute nel Codice della Strada, proprio in quanto strumentale alla prevenzione delle condotte illecite sanzionate dal medesimo Codice. Quest’ultimo, con riferimento ad altre violazioni, evidentemente sempre afferenti al campo della sicurezza stradale, individua proprio nel Prefetto l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente in materia. L’interpretazione sistematica della norma in esame conduce, pertanto, a riconoscere in capo al Prefetto territorialmente competente il potere di irrogare la sanzione de qua”.

Per dovere di precisione si riferisce anche che il TAR Piemonte, con sentenza 1836/2014, ha confermato la competenza del Comune. Trattasi, tuttavia, di pronuncia isolata.

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