QUESITO: Amianto, competenze.
Sono in difficoltà con gli Uffici comunali (Ambiente), dell’ASL e ARPAC, perché in seguito alla inadempienza alla diffida dirigenziali ad effettuare i dovuti controlli su materiali a sospetto contenuto in amianto, da parte di un privato: l’Ufficio Ambiente al fine di procedere all’ordinanza sindacale richiede all’ASL e all’ARAPC, un preventivo per un eventuale prelievo ed analisi, da notificare all’inadempiente. Solo dopo la notifica del preventivo e la continua inadempienza dei proprietari scatta l’accertamento per verificare l’effettiva presenza di amianto, presupposto essenziale, dice l’Ufficio Ambiente, per emettere ordinanza Sindacale. L’ASL con lettera mi ha risposto che a loro compete il controllo degli ambienti di lavoro. L’ARPAC non si è degnata nemmeno di una risposta. Mi aiutate a dirimere la questione?
RISPOSTA:
Dalle notizie fornite non si è in grado di formulare una risposta completa e soddisfacente alle aspettative di chi ha proposto il quesito in quanto nel documento trasmesso mancano riferimenti importanti e fondamentale per inquadrare compiutamente la questione nel quadro normativo di riferimento.
Non si comprende se la presenza di amianto sia riferita a rifiuti abbandonati, oppure sia relativo a copri di fabbrica (esempio coperture in amianto componenti edili) edifici abitati non è dato sapere il perché sia stato attivato l’ufficio Ambiente e quali atti e procedure sono stati già praticati, la mancanza di tali elementi rende impossibile il quadro di contesto.
Ad ogni buon fine si comunica quanto segue in riferimento a due casistiche diverse:
Premessa
I materiali contenenti amianto non sono sempre pericolosi. La minaccia di questa sostanza risiede nelle fibre, sottilissime, di cui è composto. Il rischio è quindi legato alla possibilità di dispersione di fibre nell’aria, alla friabilità del materiale contenente amianto, allo stato di conservazione del materiale contenente amianto. I materiali friabili sono più pericolosi di quelli compatti. I livelli di pericolo per la salute sono stati riscontrati negli ambienti di lavoro in cui l’amianto subiva manipolazione e negli ambienti di vita dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione. Dove l’amianto è compatto, come nelle coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit), il rischio è minore e legato allo stato di manutenzione del manufatto, che diventa dannoso solo se abraso o danneggiato.
Presenza di AMIANTO in edifici
Con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, l’Italia ha messo al bando l’amianto secondo un programma di dismissione di durata biennale in base al quale alla data del 28 aprile 1994 era vietata l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione d’amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto.(art 1) Per i proprietari degli immobili è previsto l’obbligo di notificare alle USL la presenza d’amianto in matrice friabile; le USL hanno il compito di effettuare l’analisi del rivestimento degli edifici e di istituire un registro con la localizzazione degli edifici con presenza d’amianto floccato o in matrice friabile. Il DPR 8/8/94 dispone che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell’aria è gia in atto) o in matrice friabile è obbligatorio per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti. Il censimento delle singole unità abitative private è dichiarato, dal medesimo DPR, facoltativo.
Adempimenti
1. comunicazione alla ASL (comma 5 articolo 12 della legge 257/92)
2. predisposizione di una ispezione, almeno annuale, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali
3. dettagliato rapporto con relativa documentazione fotografica. da trasmettere alla ASL competente;
La ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio, anche se lo stesso decreto indica che tale strumento, il monitoraggio ambientale, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell’aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
L’individuazione del materiale contenente amianto nelle scuole ed ospedali pubblici e privati segue invece quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 10 luglio 1986 n. 45, non si tratta in tal caso di autorilevazioni bensì di sopralluoghi conoscitivi effettuati direttamente a cura delle ASL con l’ausilio di commissioni tecniche costituite da esperti di cui almeno un igienista industriale ed un architetto o un ingegnere edile, finalizzati all’analisi dei materiali “sospetti” e alla loro rapida bonifica.
Rinvenimento dei RIFIUTI contenti AMIANTO
Il D.lgs 81/2008 Art. 256. ( Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ) prevede testualmente all’articolo 1. << I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui ((all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)). >> l’art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 testo unico ambiente stabilisce che << “ L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di …….., bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, …….. La mancata iscrizione è punita dall’art. 256 del D.lgs 81/2008 >> L’articolo 256 c. 2 del D. lgs 81/2008 dispone che nei casi di lavori effettuati su immobili per rimozione e manutenzione di AMIANTO da Ditte prive del requisito dell’iscrizione nell’ALBO Gestori Ambientali di cui all’articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Altre sanzioni sono previste per la mancata presentazione del piano di rimozione che il datore di lavoro è obbligato a presentare all’ASL competente.
In caso di abbandono di rifiuti contenenti amianto bisogna considerare l’art 192 del D.lgs che prevede sanzioni amministrative o penali diverse a seconda di chi commette la violazione. Qualora la violazione è commessa da privato la sanzione è stabilita dall’art 255 che non prevede il pagamento in misura ridotta in quanto l’amianto è classificato con il Codice cer 170605 equivalente a rifiuti di materiali da costruzione contenenti amianto, il verbale dovrà essere inviato alla provincia per le determinazioni delle somma.
Qualora invece la violazione sia addebitabile ad impresa o Ente è previsto ai sensi dell’art 256 D.lgs 152/2006 una sanzione di natura penale comunicazione di notizia di reato alla C.A.G.
Nei due casi ai trasgressori dovrà essere emanata una ordinanza da parte del Sindaco nei casi di inottemperanza prevede la sanzione penale di cui all’art 255 c 3 del T.U.A. che prevede fino ad un anno di arresto.
COMPETENZE
Nei Casi di illeciti penali legati alla presenza di Amianto è competente la Polizia Giudiziaria così come previsto nei combinati disposti del C.P.P. artt. 55 e 57 , gli ufficilai e agenti di polizia giudiziaria potranno all’occorrenza servirsi ( oltre che di eventuali ausiliari di P.G. all’uopo designati dalla stessa P.G.) dei competenti settori che di seguito si indicano.
Dipartimenti di prevenzione delle USL sono le strutture operative della sanità che si occupano di prevenzione collettiva: in particolare i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavori (SPRESAL) e di igiene e sanità pubblica (SISP).
Per quanto riguarda il problema amianto le competenze dei Dipartimenti di prevenzione comprendono la valutazione dei piani di lavoro per gli interventi di bonifica, la vigilanza sulla bonifica, la vigilanza sugli ambienti di lavoro in cui è presente il rischio amianto, le inchieste sulle malattie professionali, l’individuazione delle situazioni di rischio ambientale e il censimento degli edifici e imprese in attuazione dei piani regionali.
Occorre segnalare che le competenze in materia d’ambiente sono ripartite diversamente nelle varie Regioni, tra Dipartimenti delle USL e Agenzie Regionale di Protezione dell’Ambiente (ARPA) quest’ultima può senza alcun dubbio essere interessata per procedere alla campionatura nonche alla caratterizzazione del rifiuto, previa ananlisi delle componenti. Altre competenze di tipo operativo riguardano le Direzione Provinciale dei Lavori (cantieri edilizi, tutela dei minori, regolarità contributivi), INAIL (benefici previdenziali), ISPESL (registro nazionale dei casi malattia ).
Conclusione
Si ritiene che si debba intervenire a seconda dei casi, così come su descritto, chiamando in causa L’ARPAC o la USL.
Dott. Giuseppe Aiello
Salve, ho bisogno di una rassicurazione:
La mia domanda è se per caso quando piove l’amianto che fluttua in aria cade sui giubbotti, capelli e ombrello???? Cosa succede rischiamo di portarcelo in casa? È vero che ci sono fibre grandi e piccole??? La prego sono spaventata mi risponda al più presto. La ringrazio
Katy
Un informazione la mascherina ffp2 è totalmente inefficace contro le fibre di amianto? Oppure scherma parzialmente ? Se si in quale percentuale secondo Voi? Grazie
l’utilizzo di DPI è regolamentato dal D.LGS. 81/08. e la protezione delle vie respiratorie deve essere commisurata alla concentrazione delle polveri presenti.
Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991) e per la scelta la norma UNI 10720: “Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie” (1998).
NON POSSIAMO FORNIRE UNA VALUTAZIONE UNIVOCA ALLA SUA DOMANDA.