Quesito: Ampliamento superficie di vendita di esercizio di vicinato

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: Buongiorno Comandante, il quesito è questo: un esercizio di vicinato, ha omesso di comunicare l’ampliamento dell’attività, quindi dai 200 mq iniziali, abbiamo attualmente una superficie di 400 mq.

La merce all’ interno deve essere sequestrata? se si ..solo la merce che rientra nell’ ampliamento? 

Grazie sempre per la vostra disponibilità e Buon lavoro.

  1. M. …………………….CE) – Agente I. A. T.

 

Risposta

Se dal sopralluogo effettuato si rileva che un esercizio di vicinato, autorizzato ad esercitare l’attività su una superficie di vendita di mq. 200, ha dato luogo ad un ampliamento della stessa superficie di vendita raggiungendo i 400 mq., si è in presenza di una media struttura di vendita soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. R. Campania 1/2014.

Di conseguenza, accertato che l’esercizio in argomento è sprovvisto della prescritta autorizzazione, si deve procedere ad elevare, a carico del trasgressore, verbale di accertamento della violazione, punita dall’art. 57, comma 3, della stessa legge regionale 1/2014, con sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2, art. 57, da € 2.500,00 a € 15.000,00, con p.m.r. di € 5.000,00-

A tale violazione consegue, previa comunicazione al trasgressore dell’avvio del procedimento, ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio, nonché il ritiro del titolo precedentemente rilasciato (in questo caso poiché era stata autorizzata l’attività di esercizio di vicinato con la presentazione della Scia, si procederà a dichiarare non più efficace tale segnalazione).   

Ciò detto, si precisa che non si deve mai procedere al sequestro della merce posta in vendita negli esercizi commerciali ma, in attuazione dell’ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio, si dovrà procedere, in caso di inottemperanza a tale adempimento coattivamente, consentendo al trasgressore di rimuovere la merce e depositarla in altro locale non interessato alla vendita, qualora ne renda nota l’intenzione.

Ricordo, infine, che si deve procedere al sequestro della merce posta in vendita, nonché delle attrezzature, solo per l’attività di commercio su aree pubbliche in assenza di titolo abilitante, ai sensi dell’art. 57, comma 12 della citata L. R. 1/2014.

 

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