Quesito: Apertura sale giochi – titolo legittimante l’apertura

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda:

Poiché il D. Lgs. 222/2016, alla tabella A, stabilisce che le sale giochi sono soggette ad autorizzazione, vi chiedo un chiarimento sul titolo necessario per l’apertura, visto che precedentemente erano soggette alla presentazione di Scia.

Vi ringrazio.T. Suap del Comune di M. (NA)

Risposta

Il D. Lgs. 222/2016, noto come Scia 2, alla Tabella A, punto 83, dispone che le sale giochi con apparecchi da gioco che erogano vincite in denaro ex art. 110, c. 6, lett. a) del Tulps (apparecchi Slot e AWP), collegati in rete con il concessionario, sono soggette ad autorizzazione  si sensi degli articoli 86 e 110 Tulps.

Inoltre, se i locali interessati hanno una capienza superiore a 100 persone, ovvero una superficie superiore a mq. 200, contestualmente all’istanza di autorizzazione, deve essere presentata al Suap anche una Scia di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, Allegato I, punto 65; lo stesso Suap dovrà provvedere ad inoltrare quest’ultima Scia  al Comando dei Vigili del Fuoco.

Poiché fino all’entrata in vigore del predetto D. Lgs. 222 le sale giochi, per prassi diffusa e costante, erano aperte a pubblico previa presentazione di una Scia, si è posto il problema se si dovesse continuare con questa procedura ovvero dare attuazione a quanto disposto dal citato punto 83 della Tabella A.

In ordine a tale incertezza il Ministero dell’Interno, nel fornire risposte a quesiti inoltrati dalla Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di pubblici spettacoli ed intrattenimenti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 222/16, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23.3.2017, non ha fornito alcun chiarimento in merito limitandosi solo alla seguente laconica frase “lo scrivente non ritiene di poter suggerire direttive interpretative sul punto, in attesa – peraltro – di un auspicabile riordino complessivo della materia …”.

A dir poco desolante!!!

Lo scrivente, però, ritiene che potrebbe essere valutata la seguente personale interpretazione che, di seguito, si riporta.

Il punto 83 dispone l’obbligo dell’autorizzazione per le sale con apparecchi da gioco che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), nulla dicendo in ordine alle sale con apparecchi da gioco del comma 7.

Tali macchine, come sappiamo, non attribuiscono alcuna vincita in denaro ma, come nel caso degli apparecchi del comma 7, lett. a), solo vincite di piccoli premi di oggettistica, non convertibili in denaro, il cui valore complessivo non può essere superiore a 20 volte il costo della partita (ad esempio apparecchi con la gru per la pesca di oggetti etc); ovvero prolungamento della durata della partita nel caso degli apparecchi del comma 7. lett. c); o infine gli apparecchi sempre del comma 7, lett. c-bis), che possono distribuire tagliandi o scontrini subito dopo la fine della partita, detti anche “ticket redemption”, che consentono di ritirare un premio equivalente ai punti accumulati, scelto tra quelli esposti nella sala giochi o su un catalogo disponibile.

Orbene, in queste ipotesi, atteso che non è prevista alcuna vincita di denaro, riteniamo che le sale da gioco che installano esclusivamente apparecchi del comma 7 dell’art. 110, possono essere legittimate all’esercizio dell’attività mediante presentazione di una Scia al Suap del Comune interessato.

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