QUESITO: articolo 186 bis codice della strada: minori e patenti A; perplessità.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
QUESITO

Con riferimento al tema dei neo patentati e della disciplina aggravata derivante dall’articolo 186 bis sottopongo il seguenti casi.
1. casistica prevista dall’art. 186-bis, comma 1, lett. a) seconda parte: primi tre anni patente cat. B
Il dubbio mi è venuto nell’ipotesi di guida di veicolo per il quale non è necessaria la cat. B: in sostanza per guida di ciclomotori e/o motoveicoli. Mi pare evidente che, ove il conducente sia in possesso anche di patente AM e/o patente cat. A (o A1, A2), il riferimento alla data di conseguimento della patente cat. B non debba essere fatto e, pertanto, non trovi applicazione la norma in questione Ove però il conducente non abbia conseguito in precedenza né la patente AM ovvero la patente A (o A1, A2), si applica il 186-bis pur in presenza di veicolo per il quale tale categoria non sarebbe necessaria?
 
2. minorenni. Ho letto un bel po’ di commenti al riguardo circa il “guazzabuglio” che il legislatore ha, negli anni, messo in piedi. Sempre a riguardo degli artt. del CdS in questione, mi par di capire che: – 186-bis commi 1 e 2 non si applicano, nei fatti, al minore in ragione del principio generale della 689/81; semmai va contestata al genitore non in quanto trasgressore ma in qualità di persona cui è affidato il controllo del minore. – 186-bis comma 3: siamo in ambito penale e pertanto il minore ne risponde ma non si applicano le sanzioni accessorie in virtù dell’art. 219-bis (nemmeno il ritiro della patente).
E’ corretto?
RISPOSTA
Casistica sub 1.
Un maggiorenne di anni 21 che guidi veicoli per i quali è richiesta la patente A non ricade nel divieto di cui al comma 1 dell’articolo 186 bis e va esente dalla sanzione del comma 2. Questo, a mio avviso, anche se abbia conseguito la patente B da meno di tre anni, perchè non si può -secondo me- utilizzare il fatto che il soggetto si sia munito di un titolo diverso (non necessario nel caso in cui lo si sia controllato su strada) per fargli una sanzione; si tratterebbe in violazione del principio di proporzionalità e tassatività, specie alla luce del fatto che l’articolo 116 del codice della strada valorizza la questione della “corrispondente” patente di guida. 
Resta inteso che, un maggiorenne di anni 18 che ancora non abbia compiuto 21 anni, indipendentemente dalla patente che va a utilizzare per la guida e dal tipo di veicolo che conduca resta soggetto alla sanzione amministrativa del comma 2 dell’articolo 186 bis.
 
Casistica sub 2.
Per quanto io abbia scritto ripetutamente il contrario, sull’argomento resto dottrina minoritaria. quindi il verbale va contestato al genitore con le cautele prescritte dalla giurisprudenza consolidata sull’argomento.
In caso di rilevanza penale della condotta, a causa del refuso contenuto nell’articolo 219 bis (che rinvia al 128 1ter in luogo del 128 1quater) la revisione della patente consegue solo se il minore abbia altresì causato un incidente grave e ci sia stata una contestazione di violazione amministrativa.
 
Pino Napolitano
P.A.sSiamo

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