Quesito: attività artigiana-competenze SUAP

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Grazie.  S.G.  

Domanda: In riferimento all’art. 16 della Legge Regionale 14 ottobre 2015 n. 11 ed in particolare i commi 7 bis e 7 ter, chiedo se è legittimo che per le sanzioni comminate dalla polizia locale, carabinieri etc., la sanzione accessoria da chi viene disposta? e infine quale ruolo assolve il SUAP in questi procedimenti? S.G.

Risposta:Si premette che la legge regionale n. 11/2015 con l’art. 18 aveva abrogato la precedente legge regionale n. 11/87 in materia di attività artigianale e, con essa, anche le sanzioni per l’esercizio dell’attività abusiva; però il legislatore regionale, disattento, con la nuova legge 11/15 aveva dimenticato di stabilire le sanzioni per l’attività artigianale esercitata senza titolo autorizzativo.

Pertanto, per un anno circa, fino ad agosto 2016, non fu possibile sanzionare le violazioni in detta materia per mancanza di disposizioni specifiche.

Con la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, recante “Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0”, fu posto rimedio a tale “disattenzione” e, con l’art. 6, furono stabilite le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana.

Infatti, dopo il comma 7, dell’articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, furono aggiunti i commi 7-bis e 7- ter che prevedevano le relative sanzioni.

Con il comma 7-bis fu introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a        € 2400,00 per le violazioni al citato articolo 7 (attività esercitata senza titolo) con riscossione, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

Con il comma 7-ter fu stabilito che la stessa struttura regionale competente dovesse disporre la sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio.

Da quanto innanzi indicato, ne discende che per le sanzioni accertate ed elevate dagli organi di polizia dovrà essere presentato rapporto, ai sensi dell’art. 17 legge 689/81, alla struttura regionale (e non Suap comunale), che sarà  competente sia per la riscossione coattiva delle sanzioni, con ordinanza ingiunzione di pagamento, sia per l’adozione di ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio esercitato senza titolo.

Si conclude precisando che, come di ogni evidenza, in Campania il Suap non ha alcuna competenza in materia di procedure sanzionatorie per le attività artigianali abusive.     

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