Quesito: Attività di B & B in Regione Campania- Autorizzazione

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DOMANDA: Comandante, vorrei chiedervi alcune notizie in merito ai B & B.

E’ vero che non occorre più residenza nell’alloggio destinato all’attività di B & B, ma basta il domicilio?

qual è la differenza tra stabile domicilio e residenza? quindi occorre solo la dichiarazione circa domicilio abituale? E chi attesta lo stabile domicilio.

Grazie, a presto Suap …………….(SA)

 

Risposta: L’attività di Bed & Breakfast in Campania è disciplinata dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 e s. m. i..

All’art. 1 stabilisce che per l’esercizio dell’attività può essere utilizzata parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro stanze per massimo otto ospiti, a seguito della modifica operata dall’art. 8, comma 2 della legge regionale 26/2018 (precedentemente erano previste tre stanze e sei posti letto).

La norma prescriveva, inoltre, che i proprietari o i possessori dell’abitazione dovessero avere la residenza e lo stabile domicilio nella stessa.

Successivamente, la legge regionale n. 22 del 2016 con l’art 11, comma 2, intervenendo in materia di B&B, ha modificato la vocale “e” con la “o”, con la conseguenza che non è più necessaria la residenza e lo stabile domicilio; ma alternativamente l’uno o l’altro.

La normativa,all’art. 10, stabilisce che l’esercizio abusivo dell’attività, svolto senza aver presentato la Scia al Suap del Comune, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.550,00 a  4.130,00; i proventi delle sanzioni sono assegnati al Comune.

Non è prevista alcuna sanzione accessoria.

In ordine alla differenza tra stabile domicilio e residenza, ci viene in aiuto l’art 43 del Codice civile ove si evidenzia che la residenza è il luogo dove il soggetto ha stabilito la propria dimora abituale; invece il domicilio di una persona è il luogo ove la stessa ha stabilito la sede principale dei propri affari o dell’attività lavorativa. 

Precisiamo, altresì, che la dimora occasionale è il luogo in cui il soggetta resta in modo non abituale, casuale o per periodi di tempo limitati, per motivi di lavoro o viaggio.

La residenza è dichiarata presso l’ufficio anagrafe del Comune ed è soggetta a verifica ed accertamenti eseguiti, di solito, dalla Polizia Municipale

Invece, il domicilio è dichiarato dalla persona interessata e può essere legale, fiscale o altro, non è soggetto ad alcun accertamento.   

 

                                                                       C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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