Quesito: Attività di pub con furgone su area privata. Sanzioni

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Domanda:

Buongiorno comandante, vi chiedo un chiarimento. Una attività pub con furgone si è installata in un’area privata trasformando la destinazione d’uso del terreno perché ha messo brecciolino e tavoli per fare somministrazione. Vi chiedo se per l’attività commerciale va elevato verbale di attività senza titolo art. 89/1 e 149/2 legge 7/2020 – Testo unico commercio. Grazie.

  1. C.te A. D. V. Polizia Municipale di S. G. C. (NA)

Risposta:

In premessa è opportuno evidenziare che l’aria privata, come ci è stata descritta nel quesito, ha subito una evidente trasformazione urbanistica e, pertanto, si dovrà procedere, in primo luogo, ad accertare se il proprietario del suolo sia in possesso del titolo edilizio legittimante le opere descritte che, di fatto, hanno trasformato la natura del suolo.

Nel caso in cui il possessore dell’area fosse sprovvisto del prescritto permesso per il cambio di destinazione d’uso del suolo mediante i lavori effettuati con pavimentazione del suolo con selciato, nonché posizionamento del furgone e tavoli per effettuare la somministrazione dei prodotti alimentari, si dovrà procedere a redigere una comunicazione di notizia di reato a carico dello stesso proprietario, ex art. 347 C.p.p., per la violazione del D. P. R. 380/2001, art. 10 e 44.

Successivamente, nel caso che l’operatore commerciale fosse in possesso di titolo autorizzativo per l’esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, con possibilità di somministrazione, l’attività non potrebbe essere esercitata in sede fissa nel luogo prescelto.

Inoltre, poichè tale attività viene svolta in area privata e in sede fissa, ancorchè a bordo del furgone, da luogo ad un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggetto alla relativa autorizzazione amministrativa.

Poiché l’operatore è in possesso di titolo per attività su arra pubblica in forma itinerante, è sprovvisto del prescritto titolo e, quindi, si dovrà procedere a contestare al titolare la relativa infrazione.

In Campania sarà contestata la violazione dell’articolo 91 della legge regionale Campania 7/2020, con sanzione fissata dal successivo art 149, comma 2, per attività di somministrazione abusiva, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, con pmr di € 5.000.

Ovviamente, in altre regioni saranno adottate le sanzioni stabilite dalle rispettive leggi regionali e, laddove non sono state approvate, saranno disposte le sanzioni previste dalla legge 287/91.

SI dovrà, inoltre, contestare la mancanza della Scia sanitaria per il luogo ove si effettua l’attività in parola e delle norme igienico sanitarie relative alla mancanza dei servizi igienici per gli avventori, nonchè gli scarichi nella pubblica fognatura delle acque reflue.

 Per la mancanza della Scia/notifica sanitaria si procederà a punire il responsabile contestando la violazione del D. Lgs. 193/2007, art. 6, comma 3 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con pmr di € 3.000.

Copia dei verbali dovrà essere inoltrata al Suap per la emissione dell’ordinanza di cessazione dell’attività, sgombero dell’aria e chiusura della struttura.

Nella stessa ordinanza il Suap dovrà, infine, diffidare il titolare a non proseguire nell’attività abusiva, pena la revoca anche degli altri titoli autorizzativi per l’attività in forma itinerante di cui è in possesso.

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