QUESITO: ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE IN FORMA ITINERANTE SU AREA PRIVATA DI PERTINENZA DI ALTRA ATTIVITA’

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QUESITO

Un titolare di autorizzazione per la vendita in forma itinerante, il fine settimana in occasione del maggior afflusso di giovani avventori in un dehors esterno su area privata di una attività di somministrazione di alimenti e bevande di altro esercente, sosta con il proprio mezzo autorizzato (Motocarro APE alla preparazione e vendita di alimenti fritti) fornendo tali alimenti agli avventori.
Ovviamente il proprietario dell’area nonchè gestore dell’attività di somministrazione e del dehors risulta essere in accordo e anzi le due attività si integrano. Una fornisce le bevande, la pizza o la bistecca e l’altra il fritto appena fritto.
Posto che l’attività di vendita in forma itinerante, non dovrebbe protrarsi oltre il tempo necessario a soddisfare la richiesta dei consumatori e, posto che l’esercizio di tale attività può essere svolta anche al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (quindi anche al dehors indicato), e che quell’area dovrebbe annoverarsi fra le aree private non soggette al pubblico transito in quanto riservate solo ai clienti,  si chiede:
la suddetta attività è svolta legittimamente?  E’ necessario provvedere ad una comunicazione SUAPE per l’esercizio temporaneo come previsto dagli articoli 51 e 52 della L.R. Sardegna n. 24/2006?
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

RISPOSTA

Preliminarmente si rileva che, come noto, il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi (cd autorizzazione tipo A), ovvero in forma itinerante (cd autorizzazione tipo B).

Di conseguenza, la vendita su aree pubbliche con l’autorizzazione di tipo B, può essere effettuata in forma itinerante mediante soste occasionali su suolo pubblico o privato, aperto all’uso pubblico e solo se giustificata dalla vendita dei propri prodotti e per il tempo strettamente necessario alla relativa transazione.

Di più, per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio (ivi compresa la somministrazione) effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.  È commerciante su area pubblica colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche di cui abbia avuto la concessione o in forma itinerante.

Nel caso di specie, si è in presenza di un’area privata nella quale ben si potrebbe esercitare l’attività citata nel quesito, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni previste per le autorizzazioni di tipo B.

Non si è in presenza, però, di tale tipologia, in quanto il soggetto che somministra con autocarro APE ha una propria attività, una propria autorizzazione al commercio itinerante e, pertanto, gli sarebbe precluso il legittimo esercizio se effettuato in modo “stanziale”.

Appare difficile, nel caso di specie, l’applicazione delle norme previste dalla L.R. Sardegna n. 24/2016, nello specifico, artt. 51 e 52. L’art. 51 si applica a chi esercita stabilmente un’attività commerciale, artigianale, di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui vi fosse la necessità di esercitare temporaneamente la medesima attività autorizzata in una sede diversa da quella abituale, ma esclusivamente in occasione di particolari eventi e per non oltre quindici giorni. Conseguentemente appare difficile inquadrare in tale tipologia i fine settimana nei quali si svolge l’attività dell’esercente cd “principale”.

L’art. 52 della citata L.R. n. 24/2016, invece, si applica nel caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell’anno solare. Il secondo comma della richiamata norma precisa, poi, che fatti salvi i requisiti igienico sanitari che non possono essere derogati nemmeno per le attività temporanee, l’esercizio una tantum dell’attività commerciale temporanea non comporta l’adeguamento della destinazione d’uso dei locali, qualora non conforme. Ciò premesso, sarà possibile adibire in via del tutto eccezionale un locale ad un utilizzo temporaneo difforme dalla sua destinazione d’uso, ma potrà adibire il locale ad un uso diverso, attraverso l’esercizio nel tempo di più attività temporanee, anche se esercitate da soggetti diversi

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l’attività (itinerante) del soggetto B, potrà astrattamente svolgersi, ma solo esclusivamente considerandola sosta temporanea su area privata, ma giammai potrà essere effettuata durante il fine settimana, così come indicato nel quesito.

Astrattamente, poi, l’attività del soggetto A, potrebbe essere considerato commercio in forma temporanea (cfr. art. 52 L.R. n. 24/2016) solo se esercitata dal medesimo soggetto A. Vale a dire che l’area antistante il dehor (interpretando, dal tenore del quesito, l’area privata di pertinenza dell’attività del soggetto A) potrebbe essere considerato “locale” ove esercitare una tantum l’attività commerciale, ma solo se l’attività stessa è esercitata dal soggetto A.

In pratica, se il soggetto A non riesce a dimostrare che l’attività temporanea è svolta in proprio, si dovrà considerare attività abusiva quella svolta dal soggetto B, senza rispettare le regole imposte per il commercio itinerante.

Dal tenore del quesito posto, sembrerebbe esserci complementarietà tra le attività dei soggetto A e B e, quindi, se l’attività del soggetto B, viene fatta sussumere nell’attività del soggetto A, la procedura di cui all’art. 52 L.R. n. 24/2016, potrebbe essere seguita per il caso di specie.

In conclusione, l’attività del soggetto B sarà svolta nell’ambito di un “contratto di utilizzo delle attrezzature” di quest’ultimo, ma gli obblighi e le incombenze cadranno in capo al soggetto A, ivi compresa la legittimità e la regolarità del rapporto contrattuale tra le due attività.

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1 commento

  1. Se ho capito bene, se ho autorizzazione come itinerante….
    Posso chiedere per un tempo limitato di 90 giorni l’autorizzazione a lavorare all’interno di un locale che sia commerciale o magazzino con requisito di suolo privato.
    Giusto ?

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