Quesito: Attività extralberghiere + altre – Titoli autorizzativi

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Buongiorno Comandante, sono R. R.,  Responsabile dell’Uff. Suap S, (NA),

Le pongo il seguente quesito anche a nome del nostro Dirigente chiedendo la sua gentile collaborazione:

– la signora XX è proprietaria di un immobile formato da n. 7 camere ed avente dati catastali: xx xy sub 1

– ha adibito ad affitta camere n. 6 stanze come vuole  la normativa e fin qui non ci sono problemi;

– il problema per l’Ufficio nasce quando la signora vuole adibire la 7^ camera come Locazione breve che prevede la presentazione  di apposita Comunicazione e relativa documentazione prevista;

– per le vie brevi l’Uff. Suap comunica  alla Sig.ra che non potrebbero coesistere n. 2 attività svolte nello stesso immobile AFFITTACAMERE E LOCAZIONE BREVE aventi un unico identificativo catastale:  xx xy sub 1, perlomeno questo sarebbe l’orientamento dell’Ufficio, allo scopo anche di non ingenerare nè incorrere in  “confusione ” documentale;

– negli ultimi tempi sta diventando ricorrente il fatto di presentare più attività in un unico immobile (Home Restaurant + Affittacamere; Cooking school +affittacamere) e ci chiediamo a questo punto se consentire 2 attività del tipo extralberghiero + attività legate al settore ci “obbligherebbe ” poi a consentirne anche una terza (in presenza chiaramente di  più camere);

– più in generale, per concludere,  come quando e se possiamo consentire più attività come le summenzionate in un unico immobile con gli stessi identificativi catastali e quali  requisiti  dovrebbe avere la coesistenza di più attività.

Spero di essere stata chiara, La ringrazio anticipatamente ed attendo vivamente la sua risposta.

Istruttore direttivo R. R. – Uff. Suap Sorrento –

Risposta

Si premette che già il 14 gennaio di quest’anno fu fornita risposta ad un quesito quasi analogo relativo proprio ad attività di home restaurant e di affittacamere nello stesso edificio.

Entrando nel vivo del quesito, lo scrivente non ricorda alcuna norma che vieti la presenza di diverse attività nello stesso immobile; per contro, sia una recente pronuncia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) che l’art. 41 della Costituzione consentono la libera iniziativa economica.

Infatti, proprio in ordine ad un disegno di legge presentato in Parlamento sulla “Disciplina dell’attività di Home restaurant” (Disegno di legge A. S. n. 2647), all’art. 5

prevedeva che l’attività di home restaurant non potesse essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui erano esercitate attività turistico – ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni; in pratica vietava l’home restaurant nei locali ove veniva esercitata l’attività di Affittacamere, Bed and Breakfast e Case  Vacanze.

Ebbene, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), con parere reso nell’adunanza del 22 marzo 2017 sul predetto Disegno di legge, aveva sostenuto che non si potevano vietare queste due attività in modo congiunto, perché limitativi della libertà d’impresa stabilita dalla Carta Costituzionale.

L’AGCOM riteneva, dunque, che il ddl “introduceva limitazioni all’esercizio dell’attività di home restaurant che non apparivano affatto giustificate”; non solo, rilevava anche che era “ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant”.

Il parere del Garante, infatti, traeva spunto dal principio che i vincoli e le limitazioni che il disegno di legge imponeva all’attività di home restaurant fossero in contrasto con i principi dettati dalla normativa europea sulla libera concorrenza e discriminatorio con gi altri operatori del settore della somministrazione.

Rilevava, altresì, lo stesso Garante che, con tali limitazioni, veniva anche violato l’art. 41 della Carta Costituzionale, ove è stabilito che “l’iniziativa economica privata è libera”.

Tutto quanto premesso, ritornando al quesito posto, in conclusione possiamo ritenere che più attività possano coesistere nello stesso immobile, a condizione che i differenti locali ove sono effettuate siano ben distinti, siano rispettati i requisiti minimi previsti per ciascuna specifica normativa per le diverse attività, sia ricettive extralberghiere quali servizio di Affittacamere o locazione breve , di Bed and Breakfast o Case Vacanze, ovvero per quella di Home restaurant o di Cooking school, ovviamente sempre nel rispetto degli obblighi in materia igienico sanitaria.

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