Quesito: Bar con sala giochi – Sanzioni

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Gent.mo Dr. Pezzullo, avremmo bisogno di una delucidazione in ordine al controllo di un pubblico esercizio Bar – Sala Giochi.

Un Bar all’interno di una sala giochi, privo di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Qual è la contestazione esatta da applicargli, la sanzione (con pagamento in misura ridotta) e l’organo a cui bisogna inviare il relativo verbale.

Sicuro di una risposta esaustiva, Le invio i mie più cordiali ringraziamenti

Com. te G. M. Stazione CC (CE)

Risposta: Se oltre al bar anche per la sala giochi non vi è autorizzazione, occorre elevare due verbali:

1- per l’esercizio di somministrazione deve essere elevato verbale per violazione della legge 287/91, art. 10, in combinato con il D. Lgs. 59/2010, art. 64, comma 9, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, con pagamento in misura ridotta di € 5.000-

Il Comune è competente a ricevere i proventi  ed il verbale, nonché eventuale ricorso ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81. Il Comune dovrà emettere ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.

Per quanto riguarda la sala giochi, se sono installati videogiochi senza autorizzazione (art. 86 tulps), dovrà essere elevato per violazione dell’art. 110, comma 9, lettera f-bis, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 15.000, con pagamento in misura ridotta di € 3.000, per ciascun apparecchio installato.

La competenza a ricevere il rapporto e copia del verbale è dell’Ufficio regionale dell’Aams (Monopoli); i proventi allo Stato.

Anche per quest’ultimo verbale, suggerisco di inviare copia al Comune che, insieme alla ordinanza per il bar, dovrà disporre anche la cessazione dell’attività di sala giochi.

Se il titolare del pubblico esercizio non ottempera all’ordinanza dovrete procedere al sequestro penale dei locali comprese le attrezzature e gli apparecchi da gioco e denuncia del titolare per violazione dell’art. 650 C. P. ex art. 17 ter, comma 5, del Tulps.

C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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