Quesito: Bilancia priva di marcatura – Sanzioni e competenze

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Domanda: Comandante buongiorno, sono il funzionario G. S. della P.L. di R

Abbiamo ricevuto da un carabiniere in quiescenza una specifica sulle modalità operative in caso di bilancia sequestrata.

In caso di bilancia priva di marcatura entro i tre anni dal controllo, noi applichiamo il D.M. 93 del 21/04/2017 e l’art. 13 c. 2 D. Lgs. vo 517 del 29/12/1992 con sanzione di € 500,00, proventi allo Stato e scritti difensivi alla CCIAA, con sequestro della bilancia.

Il collega dei carabinieri, Cav. R. M., ci invia per conoscenza una specifica operativa nella quale indica, come procedura, l’applicazione dell’art. 13 c. 2 del citato D. Lgs. vo, modificato dal D. Lgs. vo n. 83 del 2016 con sanzione da € 500,00 a  € 1500,00 con applicazione minimo p.m.r. € 1000,00, proventi allo Stato e scritti difensivi al Prefetto. Potrebbe inviarci dei chiarimenti in merito?

Grazie buona giornata.
G. S. Polizia LocaleG

Risposta:

Si premette che l'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nelle materie di pesi, misure e determinazione del tempo.

Il Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, relativo alla “Attuazione della direttiva 90/384/CEE del Parlamento europeo concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico che ne dispone l’abrogazione”, (in G. U. n. 306 del 31.12.1992 – S. O. n. 138), modificato dal D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 83, (in G. U. n. 121 del 25.5.2016 – S. O. n. 16), ha adottato la direttiva del Parlamento europeo in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Successivamente, il D. M. 21 aprile 2017, n. 93 recante “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, (in G. U. n. 141 del 20 giugno 2017), in vigore il 18 settembre 2017, dopo 90 giorni dalla pubblicazione, come disposto dall’art. 18, ha regolamentato in dettaglio la materia degli strumenti metrici, oggetto del presente quesito.

In particolare, l’Allegato IV di detto decreto ha stabilito che tutti gli utilizzatori di strumenti metrici devono sottoporre a verifica periodica tali dispositivi; nello specifico, è stata disposta una periodicità della verifica ogni tre anni per gli “strumenti per pesare a funzionamento non automatico”.

Il citato D. Lgs.  517/1992, all’art. 13, comma 2, ha stabilito che per le violazioni alle disposizioni dettate dallo stesso decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 1500 per ciascuna violazione. 

Il pagamento in misura ridotta è di € 500 in applicazione dell’art. 16 della legge 689/81 che stabilisce il pagamento della sanzione in misura pari alla terza parte del massimo o al doppio del minimo, la somma più favorevole al contravventore.

SI evidenzia, inoltre, che lo stesso art. 13, al comma 3, stabilisce che “I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, all’autorità competente per i controlli metrologici” .

 Per quanto innanzi detto, nel caso esposto chiariamo che il titolare dell’esercizio con bilancia priva della verifica periodica dovrà essere sanzionato per la violazione delle disposizioni di cui all’Allegato IV del D. M. 21 aprile 2017, n. 93, con sanzione disposta dall’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 517/1992 da € 500 a € 1500 e p.m.r. di € 500 (pari alla terza parte del massimo, più favorevole rispetto al doppio del minimo che è pari a € 1000).
Proventi allo Stato mentre il rapporto ed eventuali scritti difensivi, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, dovranno essere presentati alla Camera di Commercio. 
…. E lasciamo in pace le Prefetture che hanno altro a cui pensare !!!
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