Quesito: Chiosco su area pubblica – installazione apparecchi da gioco

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Si chiede un chiarimento riguardo l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, su posteggio in concessione, ossia se l’abilitazione alla somministrazione sia riconducibile all’ex art. 86 TULPS ai fini dell’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 o deve essere presentata regolare SCIA per l’installazione degli stessi?

Preciso che tale attività di commercio su aree pubbliche si svolge all’interno di chioschi (strutture aperte al pubblico munite di autorizzazione di commercio su aree pubbliche all’interno delle quali si somministrano alimenti e bevande) insistenti su aree demaniali, in tale casistica si può ritenere l’abilitazione alla somministrazione equiparata all’art. 86 TULPS e pertanto poter procedere con l’installazione senza dover presentare la SCIA? 

Risposta: Poiché dal tenore del quesito non è ben chiara come viene effettuata l’attività di commercio nel chiosco, la risposta è articolata in due punti:

1 – Qualora il chiosco consente l’ingresso al suo interno di avventori, l’attività di somministrazione è soggetta ad autorizzazione ex lege 287/91 in quanto trattasi di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in luogo chiuso, ancorchè posto su area pubblica.

In tal caso gli apparecchi da gioco possono essere installati senza richiedere la licenza di cui all’art. 86 Tulps.

2 – Nell’ipotesi in cui il chiosco non sia accessibile agli utenti ma solo al personale addetto alla preparazione dei prodotti da somministrare e, pertanto, l’attività di somministrazione viene effettuata su area pubblica, il titolare è soggetto ad autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipologia A).

In tal caso, per installare gli apparecchi da gioco dovrebbe essere richiesta licenza ex art. 86 Tulps. Poiché tali apparecchi dovrebbero essere installati su area aperta al pubblico posta all’esterno della struttura, vige il divieto di rilasciare la predetta licenza, ai sensi dell’art. 110, comma 3 Tulps, che stabilisce “L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”.

Inoltre, analogo divieto si rinviene nel Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad oggetto “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”, pubblicato su G.U. n. 255 del 3 novembre 2003, che all’art. 3, comma 2, recita: “In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all’articolo 1, comma 2”.

Infine, con Decreto 18 gennaio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – in G. U. n. 27 del 2 febbraio 2007, ad oggetto: ”Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”, all’art. 3, comma 6, viene ribadito: “In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all’esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Da quanto innanzi evidenziato è chiaro che gli apparecchi da gioco all’esterno dei chioschi posti su aree pubbliche, non possono essere autorizzati ne installati.

C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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