Quesito: Circo equestre con struttura da 300 a 700 spettatori. Titolo abilitativo.

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Domanda: Gentile Com. te, nel mio comune si è installato un circo equestre con posti a sedere da 300 a 700 spettatori per effettuare il suo spettacolo circense.

Vi chiediamo se devono presentare una istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 69 Tulps, con relativa richiesta di parere della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 tulps, o possono presentare solo una scia.

Si ringrazia per il chiarimento che vorrete fornire.

Suap comune di L. (AV)

Risposta

L’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre 2020, n. 120, recante “Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo”, aveva stabilito che, in via sperimentale fino al 31  dicembre 2021, per la esecuzione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendevano attività culturali quali  teatro, musica, danza e musical, che si svolgevano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 persone,  autorizzazioni, licenze, ovvero altri titoli o nulla osta comunque denominati, potessero essere sostituiti da una Scia da presentare al Suap del comune sede dell’evento.

Successivamente, e da ultimo,  la legge 25 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D. L. 198/2022, con l’art. 7, comma 7 sexies, ha prorogato dette disposizioni fino al 31 dicembre 2023, apportando però le seguenti modifiche:

– Gli orari delle manifestazioni sono stati protratti fino alle ore 01 della notte del giorno successivo all’inizio della manifestazione;

– Tra le manifestazioni sono stati inseriti anche gli spettacoli cinematografici.

La scia da presentare dovrà essere corredata da una autocertificazione relativa al soggetto organizzatore e responsabile dello spettacolo, nonché da una relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti  industriali o, infine, dei geometri, che attesti la  rispondenza  del  luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto del  Min. dell’interno; tale certificazione sostituisce il parere della commissione di vigilanza.

Da quanto disposto dall’articolo in argomento, non si rileva in alcun modo che tale semplificazione sia destinata esclusivamente a manifestazioni con  spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi con esclusione di quelli su aree pubbliche, ma è formulato in modo del tutto generico e semplifica tutte le manifestazioni senza alcun distinguo tra quelle su aree chiuse o aperte, private o pubbliche.

Infine, per rispondere al quesito posto, è giusto chiarire che la Legge del 22/11/2017 n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, all’articolo 1, tra le attività di spettacolo dal vivo individua anche le attività circensi tradizionali, le attività di spettacolo viaggiante, nonché i carnevali storici e le rievocazioni storiche e, da ultimo, gli artisti di strada.E’ del tutto evidente che la normativa esaminata sia rivolta a qualsiasi tipo di spettacolo e, quindi anche gli spettacoli circensi.Pertanto, senza alcun dubbio possiamo chiarire che anche per questi ultimi spettacoli trova attuazione la semplificazione citata e, per conseguenza, il titolare del circo equestre per l’esercizio dell’attività, può presentare la Scia corredata da una relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto all’albo che attesti la  rispondenza  del  luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto del  Min. dell’interno, in sostituzione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

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