Quesito Commercio aree pubbliche itinerante- occupazione suolo- Osservazioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito Commercio aree pubbliche itinerante- occupazione suolo- Osservazioni

Domanda: Carissimo Comandante, sono costretto a fare alcune osservazioni circa l’ultima parte della risposta al quesito, in merito al sequestro e alla successiva confisca delle attrezzature e merci. Infatti l’art. 61 comma 4 del codice del commercio di nuova adozione della Regione Puglia, prevede la confisca oltre che delle merci e attrezzature anche del mezzo usato dal sanzionato su area pubblica, misura questa molto complessa. Possiamo omettere il sequestro del mezzo ai fini della confisca amministrativa? grazie per la collaborazione, Ten. V. D.   P.L. :::::(BA).

Risposta

Atteso che il Codice del Commercio della Regione Puglia, approvato con legge regionale 16 aprile 2015, n. 24,  all’art. 64, comma 4, nell’ultimo capoverso, espressamente prescrive che ” 4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura e integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonchè degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale)“, in Regione Puglia si deve procedere al sequestro del veicolo oltre alle merci e attrezzature.

Faccio notare che il legislatore, precisando che necessita procedere al sequestro del veicolo oltre alle attrezzature, ha considerato che l’automezzo utilizzato per l’esercizio dell’attività di vendita in assenza di autorizzazione, non fa parte delle attrezzature, come appunto abbiamo precisato nel quesito in esame.

vedi anche

Quesito: Regione Puglia – Commercio aree pubbliche itinerante- occupazione suolo.

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