Domanda: Egr. Sig. Comandante Pezzullo, lo scrivente, Sovrintendente della Polizia Locale di La Spezia, necessità del suo parere circa il quesito che qui di seguito vado a formulare e che in questi giorni è stato oggetto di dibattuti scambi di opinione.
Un commerciante titolare di licenza per commercio itinerante tipo b, settore alimentare, un paio di volte la settimana colloca il suo veicolo attrezzato per la somministrazione all’interno dell’area di un distributore di carburante, esterno alla carreggiata e in orario in cui questo non è in esercizio.
Atteso che questi abbia il consenso del titolare, il possesso delle relative autorizzazioni sanitarie e, nel nostro caso, dell’attestazione annuale contemplata dal TUC (una sorta di DURC), si chiede di sapere:
Può il soggetto esercitare l’attività in quel sito in forza del titolo in suo possesso?
In caso ciò non fosse possibile, è necessario essere in possesso di una SCIA alla stregua di un esercizio di vicinato?
La ringrazio anticipatamente per i suoi preziosi consigli.
Cordialmente F. M. Sovr. della P. L. del Comune di L. S.
Risposta
Premesso che il commercio su aree pubbliche può essere esercitato sia su posteggi, con autorizzazione tipo A, che in forma itinerante, con autorizzazione tipo B; la vendita su aree pubbliche con quest’ultima autorizzazione deve essere effettuata con soste del tutto occasionali su suolo pubblico o privato, ma aperto all’uso pubblico, solo se giustificate dalla vendita dei propri prodotti e per il tempo strettamente necessario alla relativa transazione, come disposto anche dalla legge regionale della Liguria 1/2007 e s. m. i.
Tanto premesso, passiamo alla risposta del quesito.
In primo luogo deve essere accertato che l’operatore sia in possesso della seguente documentazione per l’esercizio dell’attività in esame:
- a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art. 34 della predetta legge regionale 1/2007 e s. m. i.;
- b) abilitazione alla somministrazione annotata sul titolo autorizzativo di cui al punto precedente;
- c) registrazione o scia sanitaria per l’attività di vendita con somministrazione di prodotti alimentari;
- d) autorizzazione sanitaria per il veicolo destinato all’attività di somministrazione, la destinazione d’uso e la regolarità della revisione del veicolo stesso.
Nell’ipotesi indicata nel quesito, nel caso si dovesse accertare che l’operatore, titolare di autorizzazione in forma itinerante di tipologia B, effettui attività di somministrazione, con un veicolo attrezzato, nell’area privata di un distributore di carburante, ancorchè dopo la sua chiusura, si dovrà procedere a sanzionare detta attività individuandola come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande su area privata in sede fissa, effettuata senza alcun titolo.
L’operatore di cui al quesito, essendo abilitato all’esercizio dell’attività commerciale da svolgersi solamente su area pubblica, non potrà utilizzare un’area che abbia natura diversa, nel caso di specie area del distributore di carburante di proprietà privata, con accesso libero per chiunque ne avesse interesse.
C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo
Salve , ho un rimorchio gastronomico ,e lo vorrei parcheggiare nella mia area privata x fare i panzerotti .il comune lo vieta , non c’è un regolamento che mi permette di esercitare commercio nella mia area privata ? Visto che ho acqua energia elettrica ,e anche adiacente al ristorante che ci sono i bagni .vi ringrazio anticipatamente .ilio tel 3471508551
Attendo una vostra risposta ,o un regolamento grazie