Quesito: Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

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Buongiorno comandante. Volevo sottoporle il seguente quesito:

Il Comune di M (NA) ha uno stadio con capienza di 2450 persone. Per lo stadio è sempre stata convocata la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

I carabinieri della locale Stazione invece hanno sostenuto che occorreva convocare la Commissione provinciale in base al DM del 18/3/96.

Da una lettura delle norme a me sembra che la Commissione Comunale vada bene; inoltre c’è da dire che anche dopo la costruzione dello stadio, quindi la prima volta che fu convocata la commissione per l’agibilità, era quella comunale.

Ritenete che dovevamo convocare la Commissione Provinciale oppure abbiamo operato bene convocando la Comunale. Grazie

  1. T. Responsabile P. M. (NA)

 Risposta

Si premette l’articolo 80 del Tulps ha stabilito che prima di concedere la licenza ex articolo 68 Tulps per l’apertura di locali o luoghi di pubblico spettacolo (nel caso specifico anche lo stadio dove si tengono manifestazioni sportive) necessita la verifica delle condizioni di sicurezza, agibilità e igiene delle strutture e degli impianti.

Tale verifica compete ad una commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può essere provinciale o comunale.

Le competenze di tali commissioni sono stabilite dall’articolo 141 del Regolamento di Esecuzione del Tulps; tale articolo prevede, altresì, che per i locali e gli impianti con capienza fino a 200 persone, gli accertamenti e verifiche sono sostituiti da una relazione di un tecnico professionista, ingegnere, architetto, geometra o perito industriale, iscritti all’albo, che attesta la sicurezza degli impianti del locale.

Precisiamo, ancora, che il successivo articolo 141 bis stabilisce le competenze della Commissione di Vigilanza Comunale, nominata dal Sindaco, mentre l’articolo 142 stabilisce quelle della Commissione Provinciale, nominata dal Prefetto; entrambe durano in carica tre anni. Il parere delle Commissioni deve essere dato per iscritto e con la presenza di tutti i componenti.

In particolare, la Commissione Provinciale esprime parere sui locali cinematografici e teatrali o circhi equestri con capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché per tutti gli altri locali con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Per contro, per i locali con capienza inferiore a quella innanzi riportata, la competenza ricade in capo alla Commissione Comunale.

Per quanto detto, pertanto, nel caso specifico dello stadio con capienza di 2450 persone, ai sensi dell’articolo 141bis del Regolamento di esecuzione del tulps,non possiamo che confermare che la competenza è della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

                                                                     C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo      

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