Quesito: Composizione Commissione Comunale vigilanza locali pubblico spettacolo

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Quesito: Composizione Commissione Comunale vigilanza locali pubblico spettacolo

Gent.mo C. te Pezzullo, con la presente le chiedo di avere delucidazioni in merito alla composizione della Commissione sui Pubblici Spettacoli ed in particolare: se un comune non ha in organico la figura del Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti sono coordinati da un Coordinatore che è il Responsabile della P.O. dell’Ufficio Tecnico, può quest’ultimo essere nominato in seno alla commissione in sostituzione del Comandante?

Ringraziando,  porgo distinti saluti.

N. F.

risposta 

 

L’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps ha istituito la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Tra i componenti è prevista, al comma 2 lett. b), la figura del “Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato”.

Tale nomina è di carattere tecnico perchè il Comandante sarà chiamato a fornire un parere tecnico legato alle sue specifiche funzioni, soprattutto in materia di viabiità e codice della strada.
Tanto premesso, riteniamo che il Responsabile dell’ufficio tecnico, che coordina anche il locale Corpo o Servizio di Polizia Municipale, non possa essere nominato quale componente della Commissione in esame perchè tale nomina contrasta con quanto sostenuto nel citato articolo.

Per fornire, comunque, una soluzione alla problematica prospettata, si ritiene opportuno fare ricorso alla risoluzione del 05 marzo 2010 del Dipartimento della pubblica sicurezza che si è espresso per un caso analogo (coordinatore del Corpo era il Segretario Comunale).

In sostanza, il Dipartimento ritiene che sia possibile trovare adeguata soluzione nell’ambito del medesimo art. 141 bis. Detto articolo, al comma 1, dispone che le funzioni della commissione di vigilanza comunale “possono essere svolte dai comuni anche in forma associata” e, pertanto, nella commissione potrà essere nominato anche il Comandante del Corpo di uno dei Comuni associati.
Si conclude, infine, ricordando che il successivo art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulps ha stabilito che quando la Commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti previsti dall’art. 141 provvede la Commissione provinciale di vigilanza.

 C. te Michele Pezzullo

 

 

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